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Premessa
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Il sottoscritto, IAGHER Francesco, nato a Roma il 24 Febbraio
1946, viene tratto in arresto il 3 aprile 2001 dalle Autorità di Monaco per
riciclaggio di denaro, truffa, tentativo di truffa ed occultamento di
truffa.
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Negli interrogatori del 2 aprile 2001 (il fermo della Polizia
avviene nelle prime ore del predetto giorno), non è presente né l’avvocato
difensore, né idoneo traduttore.
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Per quest’ultima assenza il sottoscritto riceve un notevole
danno poiché, anche se da numerosi anni è abitante in Monaco, non parla
decentemente e non comprende bene il francese, lingua alquanto ostica per le
diverse interpretazioni che possono derivare da una sola parola e/o frase.
In italiano ogni parola ha il suo preciso significato mentre in francese
questo non è sempre attuabile e possibile.
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In 409 giorni di inchiesta giudiziaria vengono effettuati
solo 3 (tre) interrogatori ed in particolare il 4 ed il 16 maggio nonché il
5 ottobre 2001.
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Dimostrando quasi inequivocabilmente una volontà
persecutoria, il Giudice Istruttore si basa su sospetti e conduce una
istruttoria tesa verosimilmente a “trovare assolutamente qualcosa” da
imputare al sottoscritto.
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Ecco pertanto che nascono le diffamazioni personali e sulla
attività professionale, su pericolose riunioni mafiose segrete svolte a
Monaco (si dimostra, ritrovando una cassetta VHS audiovisiva, che alla
riunione “incriminata” hanno partecipato il Signor Ministro della Giustizia
di Monaco, il Signor Ministro della Repubblica Italiana Buttiglione Rocco
nonché altre personalità di spicco del Principato, con la presenza, infine,
della stampa e televisione francese).
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Vengono poi inviate, con arte, rogatorie internazionali e
richieste di informazioni per conoscere loschi intrecci del sottoscritto,
tutte ampiamente smentite dalle risposte delle Autorità di Vienne (nessun
elemento di contatto con l’affare Deverini), dalle Autorità Francesi (in
questo caso il Giudice Istruttore confonde il conto bancario 24349 della
società “Fiduciari Ltd” con il conto bancario 16322 della società “IF
Fiduciary Ltd”, addebitando al sottoscritto un reato mai commesso), dalla
Autorità Italiana (che trasmetteva tutta la documentazione del fascicolo
processuale ”Testa + 3” dove il nome di IAGHER non compare tra i soggetti
implicati nell’indagine e non viene neanche rinviato a giudizio perché “estraneo
ai fatti delittuosi”), dall’Antimafia di Roma (risponde il 13 aprile
2001 a seguito di richiesta di informazione del 5 aprile 2001, che sul conto
di IAGHER “nulla emerge”).
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Inutile e superfluo parlare anche delle accuse mosse dal
Giudice Istruttore al sottoscritto quale persona in relazione e collegamento
con la Massoneria, con la P2 di Licio Gelli, con il Grande Banditismo, con
la Mafia siciliana (solo perché tra i clienti del suo studio vi sono persone
di origine siciliana, calabrese, lombarda, toscana, laziale, marchigiana,
pugliese, ecc. ecc.), nonostante l’Antimafia riferisce “nulla emerge” ed il
Certificato dei Carichi Pendenti e il Certificato del Registro degli
Indagati (rilasciati dalla Procura della Repubblica di Roma) indicano
inequivocabilmente “Nulla”.
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Ebbene, tutte queste accuse, anche se riprese parzialmente
per “lumeggiare” negativamente lo IAGHER nella sentenza di condanna, non
sono state “addebitate” al sottoscritto e non sono state inserite tra le
accuse vere e proprie, così come le diffamazioni continue in ordine alla
professionalità acquisita dopo anni di lavoro esercitato anche in Europa in
qualità di:
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•
Consulente di fiducia del Consolato Generale d’Italia a Monaco;
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•
Membro ed arbitro della Chambre Arbitral Maritime de Monaco;
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•
Membro della Royal Economics Society of London;
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•
Membro dell’International B.A.R. Association of London;
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•
Consulente Sport – Ministere du Sport et de la Jeunesse in France;
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•
Responsabile della Commissione Sport per il Doping presso il Parlamento
Europeo, per il Partito Italiano CDU;
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• Già
Consulente tecnico presso la Procura della Repubblica - Tribunale di Roma –
e Consulente del Lavoro in ambito Territorio Nazionale Italiano,
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Tutte attività autorizzate con certificazioni depositate in
atti.
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Accuse e Difese
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Le
accuse, quelle ancora più infamanti, che portano alla condanna del
sottoscritto a QUATTRO ANNI di RECLUSIONE, 25 mila Euro di multa nonché al
pagamento delle spese processuali per RICETTAZIONE DI TRUFFA, sono riportate
in questo capitolo che, per facilità di consultazione, sono numerate e
trascritte (complessivamente sono 22, alcune contengono più punti inseriti).
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Per
ogni accusa, immediatamente dopo, in un sotto-paragrafo, è indicata la
Difesa dove sono citati i riscontri documentali, i verbali, gli atti
giudiziari sia monegaschi sia italiani, che permettono di accertare la
realtà dei fatti.
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2.1. ACCUSA (sentenza pag. 10 rigo 4)
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“Che
in questo caso anche se non è stabilito che l’originario reato di truffa sia
stato, a tutt’oggi, giudicato in Italia, è peraltro costante che risulta
dalla richiesta di aiuto giudiziario in data 25 gennaio 1999 proveniente
dalla Procura del Tribunale di Roma rilasciata alle autorità giudiziarie
monegasche che un procedimento sia in corso in Italia per i fatti della
truffa di cui trattasi, specialmente nei confronti di Mario Testa”.
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2.1. DIFESA
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In Italia, sin dal 25 gennaio 1999, è stato denunciato un
reato di truffa, realizzato ai danni della Banca di Roma, Agenzia 200,
notificato dai legali del suddetto Istituto di Credito ai Carabinieri del
Reparto Operativo. I legali verificano una sottrazione illegale di denaro
avvenuta il 4 dicembre 1998 e dopo averla scoperta avviano indagini
all’interno della stessa Banca.
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I successivi accertamenti svolti dalla Polizia Giudiziaria
verificano l’effettivo reato di truffa e successivamente scaturisce un
procedimento penale numero 29223/99 R.G. PM della Procura della Repubblica
di Roma.
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Le ulteriori verifiche e investigazioni, dimostrano la
responsabilità di tale evento delittuoso nelle persone di:
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Testa Mario, direttore della predetta agenzia 200;
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Pedretti Simona, impiegata della predetta agenzia 200;
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Corradi Antonio, impiegato della predetta agenzia 200;
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Mangione Renato, amico del direttore di banca (che si
autoaccusa, presentandosi spontaneamente alla Polizia Giudiziaria –
Maresciallo dei Carabinieri ZIINO Sergio – ed al Magistrato Italiano, il 26
luglio 2001).
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I suddetti vengono tutti rinviati a giudizio. (vedasi
fascicolo processuale italiano depositato e pubblico)
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2.2. ACCUSA (sentenza pag. 10 rigo 34)
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- “Che è stato Mario Testa, direttore dell’agenzia del Banco
di Roma di cui trattasi, che ha avuto l’idea di appropriarsi del denaro che
si trovava su un conto in letargo aperto nel 1971 da Jospeh Desirè Mobutu”.
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2.2. DIFESA
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Testa Mario, Direttore dal 21 aprile 1997 dell’agenzia 200
della Banca di Roma, conosce che vi è un conto corrente acceso dal 1971 a
nome Mobutu, mai movimentato.
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Il predetto Testa, ideatore della truffa:
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blocca il conto nel maggio del 1997;
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contatta il Mangione, per aiutarlo ad avere un appoggio
estero per far transitare il denaro;
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convince 2 impiegati della banca per effettuare il reato.
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(vedasi fascicolo processuale italiano)
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2.3. ACCUSA (sentenza pag. 11 rigo 1)
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- “Che Renato Mangione ha riconosciuto di aver agito insieme
a Mario Testa, essendo incaricato per la parte monegasca della truffa, cioè
mettere a disposizione di una società monegasca con conto bancario in grado
di ricevere il bonifico elettronico proveniente dal conto Mobutu”.
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2.3. DIFESA
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Mangione Renato, presentandosi spontaneamente davanti ai
Carabinieri e successivamente al Sostituto Procuratore dott. SERENI Andrea,
per ben due volte, il 26 luglio 2001 e 12 ottobre 2001, dichiara che :
l’idea della truffa nasce da un suo vecchio amico di scuola, Mario Testa,
direttore della filiale 200 della Banca di Roma, che lo informa di un conto
corrente, intestato a tale Mobutu, fermo da parecchi anni ; unitamente a
Testa, decide di trasferire i soldi dal predetto conto corrente italiano su
un conto estero ; Testa si incarica della parte inerente il trasferimento
del denaro mentre lo stesso Mangione contatta lo studio Iagher per mettere a
disposizione una società, la Daisy Ltd, con relativo conto corrente a
Montecarlo ; IAGHER non è a conoscenza della truffa e per maggiore
precisazione lo stesso IAGHER gli chiede se la somma è di provenienza
delittuosa ricevendo assicurazione in senso contrario. ( vedasi fascicolo
processuale italiano)
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2.4. ACCUSA (sentenza pag.11 rigo 6)
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- “Che Simona Pedretti, impiegata del Banco di Roma, ha
fornito aiuto ed assistenza a Testa per cambiare il nome del conto Mobutu,
che è diventato W.M.O. (e non Ambasciata d’Egitto come indicato erroneamente
da Pedretti)”.
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2.4. DIFESA
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PEDRETTI Simona, impiegata dalla Banca di Roma, rinviata a
giudizio dal Tribunale per truffa, con procedimento penale 20668/99 R.G.
GIP, ammette tutte le sue colpe ascritte.
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Infatti, davanti al Sostituto Procuratore SERENI, il 4
ottobre 2001, dichiara quanto segue:
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Il direttore Testa, appena giunto nella filiale, gli chiede
chiarimenti su un conto corrente fermo ed intestato a tale Mobutu ed in
seguito, venendo a conoscere che l’intestatario era deceduto, blocca il
conto; Testa gli incomincia a proporre che, senza subire rischi, esiste la
possibilità di trasferire il denaro su un conto estero, con la promessa di
ricevere in cambio 400.000 dollari; accettando tale proposta, effettuano
varie simulazioni per provare la buona riuscita dell’operazione tanto che,
utilizzando il conto corrente intestato all’Ambasciata d’Egitto (conto
corrente presente presso l’agenzia), si effettua un bonifico e
successivamente lo storno, senza nessun problema ; dopo tale simulazione e
varie prove, il 4 dicembre 1998, il direttore Testa esegue il bonifico
“Mobutu” tramite la password della Pedretti, che era assente per malattia ;
in data 8 gennaio 1999 la Pedretti si incontra a Montecarlo con Testa Mario
nell’albergo “MIRABEAU”. Il direttore gli consegna 25.000 dollari e
riferisce che per la restante somma si deve aspettare perché “a Montecarlo,
per motivi di indagini di Polizia, ci sono complicazioni”. In quella stessa
sede il Testa gli riferisce che i soldi sarebbero stati trasferiti su un
conto di una società denominata Daisy ed in un secondo momento sarebbero
stati trasferiti su un conto personale, intestato al Testa stesso.
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Da accertamenti ed indagini svolte dai Carabinieri di Roma si
stabilisce che:
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- in data 27 novembre 1998 il conto “Mobutu” viene
modificato, tramite la password di un dipendente, in “W.M.O.” (World
Metereological Organization), organismo internazionale dell’ONU, operante in
Italia, cliente della filiale 200 della Banca di Roma;
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- in data 11 dicembre 1998 (dopo il trasferimento del denaro)
viene effettuato il ripristino anagrafico del conto, che da “W.M.O.”
ridiviene “Mobutu”. Tale variazione avviene tramite l’utilizzo della
password M016102 appartenente a CORRADI Antonio, dipendente della banca e
successivamente rinviato a giudizio.
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(vedasi rapporti giudiziari dei Carabinieri contenuti nel
fascicolo processuale italiano)
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2.5. ACCUSA (sentenza pag. 12 rigo 22 – pag. 13 rigo 1 – pag. 13 rigo 5)
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- “Atteso che questi fatti sono sufficienti a costituire il
reato monegasco di truffa poiché caratterizzano da una parte le manovre
fraudolente destinate a persuadere il Banco di Roma dell’esistenza di false
imprese e dall’altra parte, d’una rimessa di fondi da parte del loro
depositario e cioè il Banco di Roma”;
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- “Che si può anche rilevare ad ogni buon conto che anche
questi fatti costituiscono il reato italiano di truffa nella misura in cui
essi caratterizzano l’ottenimento mediante astuzie ed artifici di un
profitto ingiusto su terzi, reato previsto dall’articolo 640 del Codice
Penale Italiano”.
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- “Atteso che è stato obiettato invano all’udienza
dall’avvocato di IAGHER che una transazione fatta in Italia fra il Banco di
Roma, la Repubblica Democratica del Congo e gli eredi Mobutu avrebbe fatto
scomparire qualsiasi eventuale carattere delittuoso dei fatti di cui
trattasi”.
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2.5. DIFESA
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In Italia è accertato il reato di truffa ai danni della Banca
di Roma (vds procedimento penale numero 29223/99 R.G.PM)
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Il sottoscritto IAGHER Francesco, nonostante la rogatoria
internazionale trasmessa dall’Italia a Monaco e la successiva, trasmessa dal
Giudice Hullin a Roma, non è stato rinviato a giudizio in Italia per il
suddetto reato di cui al procedimento penale sopra indicato. In data 23
luglio 2001, presso il Tribunale Civile di Roma, viene stipulato un atto di
transazione e verbale di conciliazione tra gli eredi Mobutu e la Banca di
Roma Spa.. Nello stesso atto la parti convengono e stipulano un accordo che
prevede la restituzione di 2.907.914 dollari dalla Banca di Roma agli eredi
Mobutu. A tal proposito gli eredi Mobutu e la Repubblica Democratica del
Congo dichiarano di non aver più nulla a pretendere, in sede giudiziale e
stragiudiziale, rinunciando a qualsivoglia azione al riguardo del predetto
contratto. L’articolo 640 del Codice Penale Italiano riferisce che
“chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a se
o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione
da 6 mesi a tre anni, con la multa da lire centomila a due milioni …..”.
La truffa presuppone un soggetto che organizza il raggiro e che si procura
un ingiusto profitto (Testa Mario) con il conseguente danno altrui (Banca di
Roma). Lo stesso organizzatore, però, “induce taluno in errore”, e
quest’ultimo sicuramente non è consapevole del reato commesso. La
magistratura Italiana, intitolando il procedimento penale “Testa + 3”,
individua la mente organizzatrice (Testa Mario) che , con la collaborazione
di altre 3 persone, commette la truffa. Il soggetto “indotto in errore”,
come si evince dall’articolo 640 C.P., è il sottoscritto che inconsapevole
del raggiro si è sempre mostrato disponibile a collaborare mostrando tutta
la documentazione richiesta all’Ispettore Van De Corput (a seguito della
rogatoria internazionale Italiana).
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L’ingiusto profitto addebitato al sottoscritto (59.000
franchi francesi), non è paragonabile ai 400.000 USD promessi da Testa alla
Pedretti ed ai 540.000 USD promessi sempre da Testa a Mangione (cifre
documentate dalle indagini di Polizia Giudiziaria Italiana acquisite in atti
del procedimento penale di Roma). E’ possibile che aver costituito una
società (il 6 gennaio 1998), aver aperto un conto corrente (il 30 novembre
1998) ed aver prestato la conseguente consulenza fiscale per una operazione
già conosciuta delittuosa, possa creare un profitto di solo 59.000 franchi
francesi ? Il 18 gennaio 1999 la Banca di Roma, informa telefonicamente il
CFM della truffa subita ed il 20 gennaio tale notizia viene confermata ed
ufficializzata con lettera, con la quale si richiede all’Istituto di Credito
monegasco notizie urgenti per rintracciare il denaro sottratto (vedasi
lettera in atti fascicolo processuale italiano e rapporto giudiziario dei
Carabinieri ). Il CFM, nonostante le due richieste della Banca di Roma non
effettua nessun accertamento e non comunica nessuna notizia né al SICCFIN,
né alla predetta Banca di Roma, né alla Polizia e/o Magistratura di Monaco.
L’evento delittuoso viene coperto dal CFM fino all’ottobre del 2000, data in
cui arriva a Monaco la rogatoria internazionale del Procuratore SERENI di
Roma. Il CFM induce in errore anche l’Ispettore Van De Corput al quale non
comunica che era già a conoscenza dell’evento criminale.
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(vedasi atti procedimento penale Italiano e documenti
trasmessi dal CFM al predetto ispettore di Polizia).
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2.6. ACCUSA (sentenza pag. 13 rigo 25 – pag. 13 rigo 28 – pag. 14 rigo 1)
-
- “Atteso peraltro che il reato di occultamento consiste in
special modo nel fatto di detenere una cosa sapendo che essa proviene da un
crimine o da un delitto”.
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“Che nella fattispecie è scontato che la somma di 2.710.000
dollari proveniente dalla truffa commessa ai danni del Banco di Roma il 10
dicembre 1998 è stata trasferita sul conto Daisy Ltd che funzionava con la
firma di IAGHER”
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- “Che Francesco IAGHER ha allora detenuto quel denaro sul
conto e poi l’ha anche utilizzato con un prelievo cassa fatto dal suo
impiegato Marco Bottone (60 milioni di lire destinati a Mangione il 14
dicembre) d’un bonifico a suo favore (59.000 franchi per onorari il 15
dicembre) e con nove successivi trasferimenti indicati come “prelievo cassa”
nei libri della banca ed in particolare di 5 bonifici a favore del conto
30078654 V aperto al nominativo Testa Mario presso quella stessa banca e 4
bonifici a favore del conto 30074510 R aperto al nominativo Renato Mangione
in quella stessa banca”.
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2.6. DIFESA
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Come detto nel precedente alinea 2.5. DIFESA, il sottoscritto
era inconsapevole della truffa effettuata a Roma e pertanto il conseguente
reato di occultamento non può essere addebitato.
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Il bonifico di 2.710.000 dollari per la Daisy Ltd viene
digitato da Testa Mario il giorno 4 dicembre 1998 (vedasi denuncia
Banca di Roma ai Carabinieri ) con validità 9 dicembre 1998 e non
come citato in sentenza il 10 dicembre 1998.
Il giorno 4 dicembre
1998
il Mangione invia un fax al sottoscritto dove riferisce di voler essere
avvisato quando la somma, di cui al bonifico, transita sul conto della Daisy
ed indica infine due conti correnti, il 10074466 M e il 30078654 V per
ottimizzare la somma (blocchi settimanali, versamenti e prelievi per
ricevere interessi bancari, obbligazioni, azioni, ecc. ).
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Il 14 dicembre 1998
il sottoscritto, in base alle disposizioni del Mangione, invia un fax al CFM
per autorizzare i trasferimenti:
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Il 14 dicembre 568.000 $ (eseguita il 21 dicembre 1998);
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Il 15 dicembre 450.000 $ (eseguita il 22 dicembre 1998);
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Il 16 dicembre 450.000 $ (eseguita il 23 dicembre 1998);
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Il 17 dicembre 300.000 $ (eseguita il 28 dicembre 1998);
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Il 18 dicembre 392.412 $ (eseguita il 29 dicembre 1998).
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Sempre lo stesso giorno preleva la somma di 60 milioni di
lire italiane (circa 30.000 attuali euro), richiesta da Mangione, sul conto
della Daisy.
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Il 15 dicembre 1998,
a seguito di regolare fattura emessa per onorari, si effettuava bonifico di
59.000 vecchi franchi francesi a favore del sottoscritto, prelevati sempre
sul conto della Daisy Ltd.
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Il 21 dicembre 1998
il sottoscritto invia fax al CFM per autorizzare i trasferimenti:
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22 dicembre 75.000 $ (eseguita il 23 dicembre 1998);
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23 dicembre 100.000 $ (eseguita il 23 dicembre 1998);
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24 dicembre 100.000 $ (eseguita il 28 dicembre 1998);
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26 dicembre 250.000 $ (eseguita il 29 dicembre 1998).
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Il 24 dicembre 1998 l’ufficio Iagher è chiuso per
ferie ed il sottoscritto il 26 parte per l’estero unitamente alla moglie,
per fare rientro a Monaco il 3 gennaio 1999 (vedasi lettera Agenzia Viaggi e
fascicolo fotografico).
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In effetti, però, ad insaputa del sottoscritto:
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Testa e Mangione il 29 e 30 novembre 1998 vengono a
Montecarlo (accertamento effettuato dall’Ispettore Van De Corput) prendendo
contatti con il CFM tanto che il Testa apre il 30 novembre 1998 un
conto corrente individuale numero 30078654V (vedasi fascicolo processuale
italiano)
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Il 4 dicembre 1998 il Testa da Roma digita il bonifico
a favore della Daisy, perpetrando la truffa.
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Il 14 dicembre 1998 le disposizioni del sottoscritto
al CFM non vengono eseguite (perché il CFM aspetta l’arrivo di Testa e
Mangione a Montecarlo) ,
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Il 21 dicembre 1998 il Testa ed il Mangione si recano
presso il CFM e da quel momento:
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Il Mangione apre un conto corrente individuale nr. 30074510R;
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Il Testa ed il Mangione prelevano denari dai loro conti
individuali.
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(vedasi fascicolo processuale italiano e rogatoria italiana).
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Il denaro, quindi, come si evince dalla cronistoria, è stato
detenuto dal sottoscritto dal 9 (la comunicazione del CFM dell’arrivo
del denaro arriva in ufficio il 14 dicembre) al 21 dicembre e non
sono state effettuate strane movimentazioni per sottrarlo al legittimo
proprietario o per occultarlo.
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Gli unici ordini sono stati dati con fax e lettera
(facilmente rintracciabili) e mai oralmente.
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Gli stessi ordini derivano da disposizioni di Mangione che il
4 dicembre 1998 invia dettagliato fax al sottoscritto.
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Tutta la documentazione è stata sempre facilmente
rintracciabile ed il sottoscritto ha sempre fornito agli inquirenti tutte le
informazioni in suo possesso, compreso il fascicolo in originale detenuto
presso lo studio Iagher .
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2.7. ACCUSA (sentenza pag. 14 rigo 16 – pag. 14 rigo 22)
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- “Che la tracciabilità dei fondi oggetto di quei 9 bonifici
è tanto più facilitata per il fatto che il conto Daisy Ltd aperto il 2
dicembre 1998 non conteneva denaro fino al citato trasferimento di 2.710.000
dollari e che il denaro così trasferito sui conti Mario Testa e Renato
Mangione può provenire solo dai fondi truffati ai danni del Banco di Roma”.
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- “Che questo punto non è contestato da Francesco IAGHER”.
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2.7. DIFESA
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L’apertura del conto corrente della Daisy risale al 30
novembre 1998 e non come indicato nella sentenza il 2 dicembre 1998.
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Il bonifico effettuato da Testa sul conto della Daisy risale
al 4 dicembre con validità 9 dicembre 1998 e pertanto non sembra che sia
trascorso tanto tempo dall’apertura del conto all’arrivo del denaro così
come evidenziato nella sentenza.
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Il denaro trasferito da Roma e giunto a Montecarlo il 9
dicembre 1998 (la comunicazione del CFM arriva in ufficio il 14) viene
ottimizzata dal sottoscritto in base a precise indicazioni fornite dal
Mangione, il precedente 4 dicembre 1998).
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I suddetti 9 bonifici vengono ordinati dal sottoscritto, il
14 e il 21 dicembre, con disposizioni chiare ma il CFM li esegue solo dal 21
dicembre, allorquando a Montecarlo giungono il Testa e il Mangione.
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La mancata esecuzione degli ordini trasmessi al CFM dal
sottoscritto presuppone un verosimile accordo preventivo tra il Direttore
della Banca di Roma e funzionari del CFM tanto che il sottoscritto,
inconsapevole dell’origine delittuosa della somma suddetta (che pochi giorni
dopo sarebbe stata prelevata da Mangione e Testa), continua a svolgere le
proprie funzioni senza rendersi conto del raggiro che è stato organizzato ai
suoi danni.
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2.8. ACCUSA (sentenza pag. 15 rigo 4)
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“Atteso che Francesco IAGHER dichiara tuttavia aver ignorato
la provenienza delittuosa del denaro, sostenendo di essere stato convinto
che trattatasi al più di prodotti di evasioni fiscali italiani”.
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2.8. DIFESA
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Mangione Renato, nel diventare cliente del sottoscritto, sin
dal gennaio 1998, riferiva di avere necessità a trasferire del denaro
all’estero, a seguito di separazione legale con la moglie, per evitare che
la suddetta potesse pretendere il 50% dei suoi averi. Il Mangione,
proprietario di numerosi immobili quali appartamenti, negozi, terreni e una
villa sita sull’Appia Antica con annesso parco di notevole estensione,
veniva presentato da un noto commercialista romano che, davanti ad un
Notaio, produceva una dichiarazione giurata trasmettendo una nota con
l’indicazione delle varie proprietà del Mangione.
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(vedasi certificazione Magnarelli depositata in atti processo
18 giugno 2002)
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2.9. ACCUSA (sentenza pag. 15 rigo 21)
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"Che lo stesso Francesco IAGHER aveva riconosciuto davanti
alla polizia il 3 aprile 2001 che era ben cosciente di aver partecipato ad
una operazione di riciclaggio di denaro”.
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2.9. DIFESA
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Il sottoscritto, fermato il 2 aprile 2001 ed arrestato il
giorno dopo, veniva interrogato più volte dall’Ispettore TIBERTI, che parla
perfettamente la lingua Italiana (ha effettuato diversi viaggi in Italia
anche presso l’Antimafia). L’interrogatorio, senza la presenza di un
avvocato, avveniva principalmente in Italiano e la trascrizione in Francese.
Il sottoscritto, che non è un buon conoscitore della lingua francese, anche
se da molti anni residente a Montecarlo, non controllava la suddetta
traduzione, firmandola nella convinzione che fosse uguale alle dichiarazioni
in italiano espresse precedentemente.
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Solo durante il primo interrogatorio davanti al Giudice
Istruttore, avvenuto il 4 maggio 2001, il sottoscritto aveva notizia dei
verbali prodotti dal TIBERTI ma nonostante il disconoscimento di alcune
dichiarazioni citate nei verbali, il Magistrato Inquirente non riteneva
valide le motivazioni riferite dal sottoscritto, ma solo quelle
dell’Ispettore di Polizia.
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2.10. ACCUSA (sentenza pag. 15 rigo 25)
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“Che anche se, dopo aver globalmente confermato davanti al
Giudice Istruttore egli abbia ritrattato le sue dichiarazioni col pretesto
di non aver capito ciò che gli si faceva firmare sostenendo di non aver
padronanza con la lingua francese, rimane fermo che la Camera di Consiglio
della Corte d’Appello ha con un decreto dell’11.05.2001 spazzato le
obiezioni ricordando che IAGHER aveva espressamente dichiarato all’agente di
polizia che lo interrogava: “leggo, parlo e comprendo il francese” e che in
nessun momento aveva chiesto di essere assistito da un interprete”.
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2.10. DIFESA
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Nel confermare quanto riferito nel precedente alinea
2.9.DIFESA, il sottoscritto riferisce che la Camera di Consiglio della Corte
d'Appello, nel suo decreto dell’11 maggio 2001, prende in considerazione un
verbale redatto da un agente che parla perfettamente la lingua italiana e
che interrogava in italiano per poi trascrivere le dichiarazioni in
francese.
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Il verbale in oggetto inoltre viene contestato
dal sottoscritto poiché la firma apposta è
chiaramente FALSA ed artatamente CONTRAFFATTA (D 44 pag. 2).
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2.11. ACCUSA (sentenza pag. 16 rigo 7 – pag. 16 rigo 12)
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- “Che è anche sintomatico il fatto che Francesco IAGHER
abbia insistito durante tutto il procedimento nel dire che non conosceva
Mario Testa, dichiarazione giudicata contraria a verità e che non può essere
spiegata se non con la volontà che era consapevole dell’origine fraudolenta
dei 2.710.000 dollari”.
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- “Che dai documenti agli atti si vede come in effetti IAGHER
conoscesse Testa“.
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2.11. DIFESA
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Il sottoscritto conferma di non conoscere TESTA Mario,
Direttore della Banca di Roma, Agenzia 200. Non si comprende come tale
dichiarazione, espressa in più sedi e momenti, confermata da numerosissimi
testi compresa l’imputata IOTTA , che nel corso dell’interrogatorio del 18
giugno 2002, in aula, riferiva che “presupponeva” e non era certa la
conoscenza tra Testa ed il sottoscritto. Non vi sono documenti agli atti,
inoltre, che confermano le continue asserzioni riferite in sentenza. Solo la
teste CURTI Nadia, impiegata del CFM, sottoposta alla Iotta quale suo
funzionario diretto, interrogata il 7 marzo 2002, riferisce di ricordare
(dopo oltre tre anni) che Mangione e Testa: si erano presentati in banca
quali clienti dello studio Iagher; quando telefonavano, compariva il numero
dello studio suddetto. La predetta Curti, sentita a verbale in un periodo in
cui il suo capo ufficio era indiziato di riciclaggio di denaro e truffa, è
stata forse spinta emotivamente a riferire quanto sopra? Voleva forse
proteggere e scagionare da tutte le colpe il suo capo? Voleva forse
confermare quanto asserito precedentemente dalla Iotta, che poi ha
ritrattato clamorosamente durante l’interrogatorio, alla sbarra, del 18
giugno 2002? Voleva scagionare forse anche se stessa dalle omissioni
commesse a seguito del mancato avviso all’Autorità Giudiziaria, del mancato
avviso alla Polizia, della continua gestione del denaro provento di truffa
anche dopo la comunicazione della Banca di Roma ? E’ possibile condannare
una persona in base ad un solo testimone inattendibile, emotivamente
coinvolto, senza considerare tutti gli altri testi?
-
2.12. ACCUSA (sentenza pag. 16 rigo 14)
-
- “Che Nadia CURTI, consulente per la clientela estera al CFM,
ha dichiarato alla Polizia il 7 marzo 2002 che per lei non c’era dubbio che
Testa e Mangione conoscessero IAGHER e che del resto glielo avevano
precisato quando erano andati da lei in Banca per la prima volta,
dichiarandole che venivano da parte dello studio IAGHER”.
-
- “Che quando Testa e Mangione le telefonavano in Banca, le
chiamate provenivano dalla linea dello studio Iagher perché risultava così
dal display del suo telefono”.
-
- “Che quando il 21 dicembre aveva telefonato allo studio
Iagher per fargli sapere della richiesta di Testa di ritirare 100 milioni di
lire sul suo conto non sufficientemente approvvigionato, lo studio le aveva
confermato che stava per essere trasferito del denaro dal conto Daisy Ltd
al conto Testa e che il ritiro dei 100 milioni di lire poteva essere
consentito”.
-
2.12. DIFESA
-
Nel confermare quanto riferito nel precedente alinea
-
2.11. DIFESA, il sottoscritto evidenzia il giorno della
dichiarazione resa dalla Curti alla Polizia monegasca e cioè il 7 marzo
2002.
-
Dopo 1.190 giorni la teste riferisce che “per lei non
c’era dubbio che Testa e Mangione conoscessero IAGHER…”, dopo 328 giorni
dall’arresto del sottoscritto, la Curti viene interrogata dalla Polizia su
un argomento che la riguarda molto da vicino.
-
Che cosa vuole nascondere? Chi vuole proteggere?
-
La risposta non tarda a venire.
-
La segnalazione fatta dalla Banca di Roma il 18 e 20 gennaio
1999 al CFM riguardante la truffa subita, non era stata comunicata a nessuno
(SICCFIN, Autorità Giudiziaria, Polizia, ecc.), anzi il CFM aveva continuato
a gestire i fondi (e lei era la corrispondente come si evince dagli estratti
conto) di Mangione e Testa e proprio il 18 gennaio 1999 la stessa aveva
autorizzato il prelievo di 230.000 dollari a Mangione dal suo conto
individuale nr. 30074510 (vedasi firma della Curti sul “Bordereau d’operation”
nr. 1434 datato 18 gennaio 1999).
-
La stessa Curti, inoltre, continuava a gestire il predetto
conto di Mangione, come si evince da un estratto bancario del CFM datato 2
luglio 2000 intestato personalmente a “Monsieur Mangione – Direction
Clientele Private – Zone 4 – ON – MC”.
-
(vedasi fascicolo processuale italiano).
-
La Curti, dichiara una versione dei fatti che non risponde a
realtà, pertanto non è attendibile.
-
2.13. ACCUSA (sentenza pag. 16 rigo 30)
-
“Atteso che Jeanine IOTTA, incaricata della clientela
italiana presso il CFM, anch’essa ha confermato che per lei Testa e IAGHER
si conoscevano”.
-
2.13. DIFESA
-
IOTTA Jeanine, funzionaria del CFM, addetta alla clientela
italiana presso il predetto Istituto Bancario, interrogata in aula il 18
giugno 2002, a specifica domanda dell’avvocato BERTOZZI, dichiarava che
“presupponeva” la conoscenza tra IAGHER e TESTA, ritrattando le
precedenti asserzioni.
-
2.14. ACCUSA (sentenza pag. 17 rigo 1)
-
“Atteso che, soprattutto, è costante che IAGHER a più riprese
fra il 21 e il 29 Dicembre 1998, aveva fatto trasferire importanti somme sul
conto 30078674 V di Testa presso la CFM, ciò che stabilisce con certezza una
relazione fra IAGHER e Testa e ciò nonostante le dichiarazioni dell’imputato
- il quale sostiene di non aver saputo chi fosse il titolare del conto
30078654 V che accreditava - e d’altra parte, le dichiarazioni degli stessi
Mangione e Testa”.
-
2.14. DIFESA
-
Il bonifico di 2.710.000 dollari per la Daisy viene digitato
a Roma, da Mario Testa, il 4 dicembre 1998 con validità il 9 dicembre 1998.
Lo stesso 4 dicembre il Mangione invia un fax al sottoscritto nel quale
riferisce di voler essere informato quando la somma transitava e che si
dovevano utilizzare due conti correnti per i versamenti. I predetti conti
correnti indicati dal Mangione erano il 10074466M e il 30078654V, e ciò
presupponeva la stessa appartenenza al Mangione Renato. Il 14 dicembre 1998,
ricevendo dalla Banca la conferma del bonifico, lo stesso giorno ed il 21
dicembre il sottoscritto inviava disposizioni al CFM per i trasferimenti.
L’esecuzione degli ordini però non avveniva se non dal 21 dicembre, giorno
in cui il Testa e il Mangione, all’insaputa del sottoscritto, giungevano a
Monaco. Gli stessi prelevavano dal 21 al 29 dicembre delle forti somme dai
due conti personali.
-
(vedasi estratti conto contenuti fascicolo processuale
italiano).
-
Solo dopo l’arresto, il sottoscritto è venuto a conoscenza
che il conto 30078654V (indicato da Mangione con il fax del 4 dicembre 1998)
era invece di Testa, persona mai conosciuta e mai frequentata.
-
Con la consultazione di tutto il fascicolo processuale
depositato presso la Procura di Roma, acquisito dai legali del sottoscritto,
è stato possibile finalmente stabilire tutti i movimenti del denaro
transitato inizialmente sul conto Daisy e successivamente sui conti
individuali di Testa e Mangione.
-
E’ importante inoltre riferire che il sottoscritto dal 24
dicembre si trovava in ferie e dal 26 è partito per l’estero per fare
rientro in ufficio lunedì 4 gennaio 1999.
-
(vedasi lettera Agenzia Viaggi e fascicolo fotografico).
-
Altro punto ritenuto valido riguarda le dichiarazioni rese da
Mangione e Testa.
-
Questi, consapevoli di aver perpetrato una truffa e di essere
stati scoperti a seguito della rogatoria del Sostituto Procuratore Sereni,
che accertava l’apertura di un conto bancario personale proprio del
Direttore della Banca di Roma a Monaco, rendevano dichiarazioni spontanee
riferendo la completa estraneità del sottoscritto nell’operazione da loro
condotta e che lo stesso era stato “usato” principalmente, solamente e
specificatamente, per aprire un conto corrente estero.
-
Tra l’altro, la somma transitata con bonifico, è stata
prelevata nel giro di pochissimi giorni, personalmente da Testa e Mangione,
all’insaputa e senza il minimo coinvolgimento del sottoscritto.
-
(vedasi “borderau d’operation” fascicolo 29223/99 R.G. PM)
-
2.15. ACCUSA (sentenza pag. 17 rigo 9)
-
“Che, a proposito del diniego di IAGHER, devesi evidenziare
che l’imputato non ha spiegato per quale ragione, mentre dice di aver
creduto che il conto 30074510 R e il conto 30078654 V appartenessero tutti e
due a Mangione, egli abbia stimato necessario ventilare i trasferimenti fra
i due conti piuttosto che trasferire tutto su un conto solo”.
-
2.15. DIFESA
-
Come più volte riferito, dopo il bonifico della somma
transitata sulla Daisy, il sottoscritto eseguiva gli ordini indicati dal
Mangione il 4 dicembre 1998.
-
In particolare nel predetto documento erano citati due conti
correnti che presupponevano la stessa appartenenza al Mangione tanto che uno
di questi era proprio quello della Daisy.
-
I conti correnti indicati erano:
-
10074466M (Daisy);
-
30078654V
-
e non come citato nella sentenza 30074510R e 30078654V.
-
Solo consultando la documentazione italiana, acquisita il 1°
agosto 2002, potuta analizzare alcuni giorni dopo, si è venuti a conoscenza
dell’esistenza di un ulteriore conto, il 30074510R intestato a Mangione
Renato, utilizzato dallo stesso per trasferire la somma dalla Daisy, che
aveva aperto il 21 dicembre 1998 (conto individuale con destinazione la
stessa banca ed in particolare “Direction Clientele Privè – Zone 4 – ON”),
assolutamente sconosciuto al sottoscritto.
-
(vedasi condizioni generali conto Mangione presso CFM
presenti nel fascicolo processuale italiano).
-
Gli eventi si sono verificati verosimilmente secondo il
disegno posto nella allegata.
-
2.16. ACCUSA (sentenza pag. 17 rigo 14)
-
“Che per quanto riguarda le dichiarazioni di Renato Mangione
e Mario Testa, devesi ricordare che, come è stato evidenziato dalla Camera
di Consiglio della Corte d’Appello nel suo decreto del 18 febbraio 2002, la
circostanza che Renato Mangione abbia potuto affermare all’Autorità
Giudiziaria Italiana che non aveva informato Francesco IAGHER della natura
delittuosa dell’operazione non consente di ritenere verosimili “tenuto conto
della personalità dell’avente diritto economico della società Daisy Ltd e
dell’estrema gravità dell’operazione delittuosa alla quale ha partecipato i
propositi da lui espressi”.
-
2.16. DIFESA
-
Il decreto emesso il 18 febbraio 2002 dalla Camera di
Consiglio della Corte d’Appello, deriva da una comunicazione falsa ed
accertata come tale, in cui si riferisce che Mangione è persona conosciuta
sfavorevolmente dalla Polizia Italiana, con precedenti per armi (vedasi
processo verbale in atti denominato D99, datato 7 maggio 2001).
-
Si verificava, infatti, che:
-
l’Ispettore TIBERTI, in data 5 aprile 2001, richiedeva
alla Polizia Italiana delle informazioni ed in particolare scriveva
testualmente: “attualmente abbiamo una rogatoria per riciclaggio di
denaro (elemento falso) con tre personaggi. Vogliamo avere i
precedenti e sapere come sono conosciuti o collegati con la mafia: Iagher
Francesco, Mangione Renato, Testa Mario (dimenticando che gli altri
imputati erano invece la Iotta e Casillo). Vi
ringraziamo per la collaborazione ……G.T.”
-
la Polizia Italiana rispondeva il 13 aprile 2001,
indirizzando la lettera all’attenzione dell’Ispettore G. TIBERTI in cui
veniva riferito testualmente quanto segue:
-
"In esito a quanto richiesto con la nota in riferimento, si
comunica che allo Schedario Elettronico Nazionale
(è uno schedario
dove sono inserite tutte le denunce e le condanne, ben conosciuto
dall’Ispettore Tiberti poiché nel 2000 era stato in visita proprio presso la
Polizia Italiana), ed agli atti di questa Direzione
nulla emerge sul conto dei segnalati IAGHER e Testa.
-
Mangione Renato, sconosciuto agli atti di questa Direzione,
dalla consultazione della banca dati di Polizia (il precedente schedario
elettronico), annovera un unico precedente di Polizia, nel 1993, per
armi.
-
Si rappresenta che non si è a conoscenza di successivi esiti
giudiziari del suddetto precedente”
-
Riferiva infine la Polizia:
-
“Le informazioni contenute nel presente documento non possono
essere, in tutto o in parte, comunicate e/o diffuse né usate in procedimenti
giudiziari e/o amministrativi senza il preventivo assenso dell’Organo
originatore.
-
L’Ispettore Principale G. TIBERTI non può addurre, a
sua discolpa, che non conosce l’italiano perché nella lettera di
accreditamento presso la Polizia Italiana datata 4 aprile 2000 dove il
“Controleur General - Directeur de la Surete Publique – Maurice Albertin”
chiede al Direttore dell’Antimafia di valutare la possibilità di ricevere
per uno “stage” l’ispettore Gerard TIBERTI, si riferisce che lo
stesso “parla perfettamente la lingua italiana”.
-
La predetta visita veniva autorizzata ed effettuata dal 18 al
29 settembre 2000 presso gli uffici di Roma e Napoli (vedasi
documenti in atti).
-
Per quanto riguarda, infine, la denuncia per armi nel 1993 a
carico di Mangione, si riferisce che effettivamente lo stesso veniva
segnalato dal Commissariato Sant’Ippolito di Roma all’Autorità Giudiziaria
per detenzione di armi, il 5 gennaio 1993. Da ulteriori accertamenti la
Polizia verificava che Mangione, collezionista d’armi, aveva custodito
nell’apposito armadio blindato (previsto dalla normativa sulle armi), due
pistole che presentavano matricole difformi a quanto denunciato
precedentemente dallo stesso Mangione alla Polizia di Stato. A seguito di
approfonditi accertamenti effettuati dal Commissariato presso le case
costruttrici delle pistole in argomento, si appurava che le difformità erano
visibili, per una pistola nella culatta, per l’altra arma l’omissione della
lettera “G” era da ritenersi “una mera dimenticanza”.
-
Di tali risultanze, il Commissariato informava il 21
settembre 1993 l’Autorità Giudiziaria che archiviava la denuncia senza
procedere contro il collezionista Mangione.
-
I Certificati Penali e quello dei Carichi Pendenti presso la
Procura della Repubblica di Roma, relativi a Mangione Renato,
pertanto, risultano veritieri quando negli stessi viene apposto “NULLA”.
-
Il verbale di cui sopra (denominato D99), deve considerarsi
senza effetto e quindi “nullo”, per gravi difformità sostanziali.
-
Le dichiarazioni di Mangione sono quelle di un soggetto che,
consapevole di aver perpetrato una truffa e di essere stato scoperto, rende
piena confessione anche davanti al Sostituto Procuratore del Tribunale di
Roma, riferendo la completa estraneità del sottoscritto che era stato
contattato ed usato solo per aprire un conto estero dove la somma della
Banca di Roma doveva transitare per un breve periodo.
-
(vedasi fascicolo processuale italiano)
-
2.17. ACCUSA (sentenza pag. 17 rigo 23)
-
“Che la stessa cosa vale per le dichiarazioni fatte da Mario
Testa il 16 luglio 2001 a Roma davanti ad un legale, in virtù dell’articolo
391 del Codice di Procedura Penale Italiano, e con le quali egli pretende
non conoscere Francesco IAGHER e di non essere stato mai presentato al CFM
come cliente dello studio IAGHER”.
-
2.17. DIFESA
-
Analogamente a quanto riferito al precedente alinea
2.16.DIFESA, la dichiarazione di Testa Mario, resa davanti ad un legale,
risulta essere quella di un soggetto consapevole di aver sbagliato e di non
voler procurare un danno ad una persona che non era a conoscenza dei suoi
propositi delittuosi e che non ha partecipato ad azioni criminali.
-
Per Testa, riferire una versione diversa dalla realtà (e
quindi confermare la conoscenza con il sottoscritto) non modifica la sua
posizione giuridica in Italia e non ha interessi nel non dire la verità
-
2.18. ACCUSA (sentenza pag. 17 rigo 28)
-
“Che oltre al fatto che tali dichiarazioni possono essere
analizzate come un tentativo di mettere fuori causa un complice, devesi
ricordare che Nadia CURTI ha precisato che quando Testa chiamava il CFM lo
faceva dallo studio Iagher, ciò che consente di dubitare grandemente della
sincerità delle dichiarazioni rese da Testa il 16 luglio 2001”.
-
2.18. DIFESA
-
La dichiarazione resa da Testa il 16 luglio 2001 a Roma,
davanti ad un legale, in virtù dell’articolo 391 bis e ter del Codice di
Procedura penale Italiano, valida proceduralmente a tutti gli effetti, non
può essere analizzata come un tentativo di “mettere fuori causa un
complice”.
-
Tale dichiarazione non sembra avere validi supporti
documentali se si considerano i 3 testi dell’ufficio, le 3 dichiarazioni
rese da Mangione (di cui 2 davanti ad un magistrato Italiano), le
dichiarazione di IOTTA nel corso della udienza del 18 giugno 2002 dove
riferisce che presupponeva la conoscenza di IAGHER e TESTA, ritrattando le
precedenti dichiarazioni rese alla polizia. Tutto ciò premesso consente
invece di dubitare fortemente della teste CURTI e della sua sincerità, la
quale cosciente di aver omesso atti e documenti alla Polizia, dichiara false
verità per coprire se ed altri. Continuando a gestire i fondi di Mangione,
portava in errore anche l’Ispettore Van De Corput trasmettendogli un
estratto conto diverso da quello della Daisy (numero uguale ma lettera
finale differente, pertanto differente anche il proprietario del conto
corrente). La stessa, con la sua condotta, intralciava le indagini a Monaco
e in Italia.
-
(vedasi fascicolo processuale italiano)
-
2.19. ACCUSA (sentenza pag. 18 rigo 1 – pag. 18 rigo 6 – pag. 18 rigo 14)
-
- “Atteso anche che la conoscenza avuta da IAGHER
dell’origine delittuosa di 2.710.000 dollari può essere dedotta
dall’elaborazione da parte di questi della fattura W.M.O. del 1° dicembre
1998 che l’imputato ha ammesso davanti alla Polizia il 3 aprile 2001 che era
fittizia”.
-
- “Che è oggi effettivamente acquisito che questa fattura
emessa dalla società Daisy Ltd che verte su una commissione di 2.710.000
dollari da versare dall’ente svizzero W.M.O. è un falso”.
-
- “Che infatti nessuna commissione di quell’ammontare è stata
dovuta dall’ente W.M.O., e ci si può anche chiedere se esso ente esista
veramente”.
-
2.19. DIFESA
-
La dichiarazione del sottoscritto datata 3 aprile 2001
davanti alla Polizia nella parte dove si riferisce che la fattura W.M.O. del
1° dicembre 1998 è fittizia, non risponde a verità per le motivazioni più
volte spiegate precedentemente (vedasi alinea 2.9. DIFESA).
-
In particolare, nonostante il disconoscimento di alcune
dichiarazioni citate nel verbale, il magistrato inquirente riteneva valide
quelle che gli riferiva l’Ispettore di Polizia.
-
Il W.M.O. (World Meteorogical Organization) è un organismo
delle Nazioni Unite, con sede a Ginevra, che ha un conto corrente presso
l’agenzia 200 della Banca di Roma.
-
Come più volte citato dai Carabinieri, che hanno svolto le
indagini, è un Ente che esiste effettivamente (vedasi fascicolo processuale
italiano) e non come riferito nella sentenza del 9 luglio 2002.
-
L’emissione della fattura, in base ad espressa richiesta del
Mangione, è del 1° dicembre 1998, l’apertura del conto corrente risale al 30
novembre 1998 (e non il 2 dicembre 1998 come riferito in sentenza), la
costituzione della società è datata 6 gennaio 1998 e non 6 dicembre 1998.
-
(vedasi atti costitutivi società, Rapporto Giudiziario
Carabinieri, atti fascicolo processuale italiano nella parte relativa alla
Daisy)
-
2.20. ACCUSA (sentenza pag. 18 rigo 20 – pag. 18 rigo 26)
-
- “Che IAGHER, il quale pretende di aver emesso la fattura
dietro richiesta di Mangione ed ammette che è stata redatta posteriormente
alla sua data ufficiale del 1° Dicembre 1998, non può sostenere di non aver
capito che tale presentazione potesse aver per scopo di nascondere l’origine
fraudolenta allorquando afferma di essere commercialista in Italia”.
-
- “Che il falso era tanto più evidente per un esperto come
lui, poiché quella fattura in data 1° Dicembre 1998 porta l’indicazione di
un numero di conto bancario attribuito solo l’indomani, poiché è il 2
Dicembre che è stato aperto il conto Daisy Ltd presso il CFM e che la stessa
società Daisy Ltd è stata creata il 6 Dicembre 1998”.
-
2.20. DIFESA
-
Quanto riferito nella sentenza (alinea precedente accusa) è
completamente errato.
-
Il sottoscritto, detenuto dal 3 aprile 2001, solo dopo aver
acquisito interamente il fascicolo processuale italiano, può dichiarare tale
asserzione, con tutta la documentazione a suo supporto che può essere
visionata da Codesta Spettabile Corte. Durante il processo del 18 giugno
2002 il sottoscritto non ha potuto “controbattere” con certezza all’accusa
poiché i documenti, più volte richiesti, tramite l’avvocato BERTOZZI, non
venivano mai consegnati. Grazie all’Autorità Giudiziaria Italiana, con
apposita richiesta formulata dall’avvocato FELICI, si acquisiva il 1° agosto
2002 tutta la documentazione riguardante il procedimento penale nr. 29223/99
R.G.PM, per effetto dell’articolo 116 del Codice di Procedura Penale
Italiano. Infatti, il Giudice per le Indagini Preliminari, Dott. Giovanni DE
DONATO, considerava necessario, da parte del sottoscritto (per un chiaro
interesse difensivo e dato il suo stato di detenzione prolungato), OTTENERE
COPIA INTEGRALE DELLA CITATA DOCUMENTAZIONE ED ACCERTATO CHE LO STESSO ERA “PERSONA
ESTRANEA AI FATTI”, AUTORIZZAVA LA ACQUISIZIONE. Premesso quanto sopra,
dall’analisi della suddetta documentazione, si può dichiarare con estrema
certezza che:
-
- il 6 gennaio 1998 è stata costituita la società DAISY Ltd;
-
- il 30 novembre 1998 è stato aperto il conto corrente della
predetta società;
-
- il 1° dicembre è stata emessa regolare fattura.
-
Tale regolarità fiscale dimostra che il sottoscritto è un
esperto commercialista italiano.
-
2.21. ACCUSA (sentenza pag. 19 rigo 22)
-
“Atteso così che Francesco IAGHER, di cui è stato appurato
che conosceva sia Mangione che Testa, e di cui è già stato detto nella
fattispecie il modo di procedere è stato radicalmente diverso da quello che
praticava abitualmente per il casi di off-shore e di ottimizzazione fiscale,
non poteva non essere consapevole che i 2.710.000 dollari che egli deteneva
avessero origine certamente delittuosa e che aveva utilizzato fino al 3
Febbraio 1999 per realizzare vari bonifici o depositi bancari”.
-
2.21. DIFESA
-
Atteso che la conoscenza tra il sottoscritto IAGHER e Testa
non è stata appurata con nessuna prova documentale e che analogamente il
modo di procedere non è stato diverso dalla pratica abituale per i casi di
off-shore e di ottimizzazione fiscale, è stato più volte riferito che il
sottoscritto non era a conoscenza e consapevole dell’origine delittuosa di
cui al bonifico Daisy.
-
L’utilizzo del deposito bancario, giunto il 9 dicembre a
Monaco (la conoscenza in ufficio è arrivata solo il 14 dicembre tramite
lettera CFM), era stato preannunciato da un fax di Mangione del 4 dicembre
1998 dove indicava precise modalità per la gestione della predetta somma. Il
14 e il 21 dicembre 1998 il sottoscritto iniziava la gestione “virtuale”
della somma perché gli ordini impartiti non venivano eseguiti dal CFM (poichè
probabilmente vi erano stati contatti preliminari tra il Testa e funzionari
addetti alla clientela italiana). Solo quando il Testa e il Mangione
giungono a Monaco, gli ordini vengono eseguiti permettendo agli stessi il
prelievo (dal 21 al 29 dicembre 1998). Il sottoscritto non poteva pertanto
gestire i soldi perché tra l’altro, erano transitati sui conti personali del
Testa e Mangione e non aveva alcuna procura sugli stessi. Tale attività, al
posto del sottoscritto, veniva espletata con solerzia e dovizia dalla IOTTA
e dalla CURTI almeno fino al 2000 (vedasi estratto conto e documentazione
acquisita nel fascicolo processuale italiano), che hanno gestito i conti
individuali di Testa e Mangione numero 74510R e 78654V, nonostante fossero a
conoscenza dell’origine delittuosa del denaro.
-
(vedasi lettera della Banca di Roma del 20 gennaio 1999 –
Rapporto Giudiziario dei Carabinieri del Reparto Operativo)
-
2.22. ACCUSA (sentenza pag. 20 rigo 1)
-
- “Che quella consapevolezza dell’origine fraudolenta del
denaro è sufficiente a caratterizzare il reato di occultamento poiché è
acquisito in diritto positivo che la colpevolezza del ricettatore non
implica la conoscenza precisa della specie di reato per mezzo del quale sono
stati ottenuti gli oggetti occultati e nemmeno le circostanze precise del
reato o del delitto originario o la persona a danno della quale il reato
stesso sia stato commesso”.
-
2.22. DIFESA
-
Analogamente al Codice Penale Italiano, anche a Monaco, la
ricettazione del denaro provento delittuoso presuppone la consapevolezza
dell’origine fraudolente dello stesso. Se un soggetto deve essere condannato,
deve essere accertata, pertanto, la sua conoscenza dell’origine criminale
del denaro. L’aver eseguito delle disposizioni fornite da Mangione il 4
dicembre 1998 ed aver trasmesso indicazioni al CFM sulla gestione del denaro
(eseguite solo in presenza del Testa e Mangione il 21 dicembre 1998), l’aver
prodotto regolare fattura ed aver acquisito 59.000 franchi per la consulenza
(540.000 dollari promessi dal Testa a Mangione e 400.000 dollari alla
Pedretti), le false dichiarazioni della Curti per salvaguardare la propria
pelle e quella della Iotta, presuppongono la NON CONSAPEVOLEZZA DEL
SOTTOSCRITTO DELL’ORIGINE FRAUDOLENTA DEL DENARO. Se poi si aggiunge la
gestione virtuale della somma (14 – 21 dicembre 1998) e la induzione in
errore commessa dal Testa nei confronti del sottoscritto (articolo 640 C.P.),
si evidenzia in maniera inequivocabile la COMPLETA INNOCENZA.
-
-
3. Considerazioni documentate
-
-
Le prove acquisite sono tutte documentate negli atti del
presente processo e facilmente consultabili perché ordinati cronologicamente.
-
-
3.1. Falsi, manipolazioni e convinzioni basate su
supposizioni
-
Dall’analisi della sentenza del 9 luglio emergono varie
incongruenze, conferme di varie manipolazioni di processi verbali, errori
e/o sviste nonché almeno due “falsi in atti pubblici”.
-
3.1. a. La prima falsità è inserita nella richiesta
della rogatoria internazionale inviata alle Autorità Italiane, datata 11
giugno 2001, pratica nr. H9/01 PG 2338 /00 dove il Giudice Istruttore
testualmente asserisce che “IAGHER ha riconosciuto aver prestato i suoi
servizi al nominato Testa”.
-
Tale asserzione scritta non trova riscontro in nessuna
documentazione
tanto che:
-
- nel processo verbale del 14 febbraio 2001 lo IAGHER
dichiara di non conoscere assolutamente Testa Mario;
-
- nell’interrogatorio del 16 maggio 2001 con il Giudice
Istruttore, il sottoscritto riconfermava la stessa dichiarazione del 14
febbraio;
-
- non vi sono altre dichiarazioni e/o verbali del
sottoscritto in merito alla conoscenza di Testa.
-
A maggior sostegno della non conoscenza di Testa Mario,
il sottoscritto può inoltre riferire che:
-
tutto il personale dello studio Iagher , ed in particolare
Varlet Tony (interrogatorio del 12 settembre 2001), Laurent Patrice
(interrogatorio del 13 settembre 2001) e Tessera Claudio (interrogatorio
del 14 settembre 2001), a specifica domanda, riferivano che
“non conoscevano e non avevano mai sentito nominare il
predetto Mario Testa”;
-
all’Ispettore Van De Corput in data 27 febbraio 2001 è
stata trasmessa una dichiarazione di Mangione Renato, datata 6 febbraio 2001
(in quel periodo non è conosciuto dalla Polizia Italiana quale complice di
Testa) dove quest’ultimo si assume tutte le responsabilità, cosciente
di non poter coinvolgere una persona assolutamente innocente ed estranea
ai fatti citati;
-
vi sono ulteriori due dichiarazioni rese ai sensi e
per gli effetti dell’articolo 391 bis e ter del Codice di Procedura
Italiano, da Testa Mario (il 16 luglio 2001) e Mangione Renato (il 7 giugno
2001).
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A questo punto una domanda sorge spontanea.
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Quali sono gli elementi del dossier dai quali si rileva la
conoscenza del sottoscritto con Testa, la certezza di una relazione e quali
sono gli elementi di tale convinzione?
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Perché nella sentenza
si ripetono le asserzioni di cui a pagina 16 (terzo capoverso),
pagina 17 (primo capoverso) e pagina 19 (secondo capoverso),
dove si rileva che IAGHER conosce Testa?
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L’imputata IOTTA, interrogata alla sbarra
dall’Avvocato BERTOZZI, riferisce che “presupponeva” la conoscenza di
IAGHER con Testa e non come asserito nella sentenza “ella conferma
che IAGHER e Testa si conoscono”.
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In tutta la documentazione e fascicoli dello studio Iagher,
già sito in Monaco, non emerge mai il nominativo di Testa e nei
verbali d’interrogatorio del procedimento penale del Tribunale di Roma
non appare mai un asserto di una presunta o probabile conoscenza tra IAGHER
e Testa.
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Dagli atti di Polizia Giudiziaria relativi ai due
interrogatori del Mangione, lo stesso dichiara (senza interessi perché si
autoaccusa) che IAGHER non era a conoscenza
dell’origine dolosa delle somme.
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A questo punto rimane solo l’impiegata del CFM, la CURTI
Nadia, che sentita a verbale in un periodo in cui il suo “capo-ufficio”, la
IOTTA, era indiziata di riciclaggio di denaro, truffa ed altro,
riferisce che, a distanza di tre anni, si ricorda che Mangione e Testa:
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si erano presentati alla banca quali clienti dello studio
Iagher;
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quando telefonavano, compariva il numero dello studio
suddetto.
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La CURTI è stata forse spinta emotivamente a riferire
quanto sopra?
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- Voleva forse proteggere e scagionare il suo “capo”?
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- Voleva forse confermare quanto asserito precedentemente
dalla IOTTA, che poi ha ritrattato clamorosamente durante
l’interrogatorio, alla sbarra, del 18 giugno 2002?
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E’ possibile condannare una persona in base ad un solo
testimone, emotivamente coinvolto, forse anche compartecipe della IOTTA
nella ricettazione di denaro provento di truffa?
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3.1. b. La seconda falsità è contenuta nel processo verbale (in atti
denominato D99) datato 7 maggio 2001.
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Nello stesso si dichiara che Mangione Renato era conosciuto
“sfavorevolmente” dalla Polizia Italiana per una infrazione sulle armi,
commessa nel 1993.
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Da verifiche effettuate si appurava che:
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l’Ispettore TIBERTI, in data 5 aprile 2001, richiedeva
alla Polizia Italiana delle informazioni ed in particolare scriveva
testualmente: “attualmente abbiamo una rogatoria per riciclaggio di
denaro (elemento falso) con tre personaggi. Vogliamo avere i
precedenti e sapere come sono conosciuti o collegati con la mafia: Iagher
Francesco, Mangione Renato, Testa Mario (dimenticando che gli altri
imputati erano invece la Iotta e Casillo). Vi
ringraziamo per la collaborazione ……G.T.”
-
la Polizia rispondeva il 13 aprile 2001, indirizzando la
lettera all’attenzione dell’Ispettore G. TIBERTI in cui veniva riferito
testualmente quanto segue:
-
“In esito a quanto richiesto con la nota in riferimento, si
comunica che allo Schedario Elettronico Nazionale
(è uno schedario
dove sono inserite tutte le denunce e le condanne, ben conosciuto
dall’Ispettore Tiberti poiché nel 2000 era stato in visita presso la polizia
italiana), ed agli atti di questa Direzione nulla
emerge sul conto dei segnalati IAGHER e Testa.
-
Mangione Renato, sconosciuto agli atti di questa Direzione,
dalla consultazione della banca dati di Polizia (il precedente schedario
elettronico), annovera un unico precedente di Polizia, nel 1993, per
armi.
-
Si rappresenta che non si è a conoscenza di successivi esiti
giudiziari del suddetto precedente”
-
Riferiva infine la Polizia Italiana:
-
“Le informazioni contenute nel presente documento non possono
essere, in tutto o in parte, comunicate e/o diffuse né usate in procedimenti
giudiziari e/o amministrativi senza il preventivo assenso dell’Organo
originatore.
-
In definitiva, pertanto, nel verbale anzidetto:
-
si commettono due
falsi; quando si riferisce che Mangione Renato è
conosciuto “sfavorevolmente” perché invece “è sconosciuto agli atti di
questa Direzione” e quando si riferisce che “attualmente abbiamo una
rogatoria” ; si commette una grave infrazione perché le
informazioni contenute nel documento non potevano essere diffuse e usate
senza il preventivo assenso dell’organo originatore.
-
Per quanto riguarda, infine, la denuncia per armi nel 1993 a
carico di Mangione, si è già detto ampiamente prima.
-
I Certificati Penali e quello dei Carichi Pendenti presso la
Procura della Repubblica di Roma, relativi a Mangione Renato,
risultano veritieri quando negli stessi viene apposto “NULLA”.
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Il verbale di cui sopra (denominato D99), deve considerarsi
senza effetto e quindi “nullo”, per gravi difformità sostanziali.
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3.1. c. Per quanto riguarda le “manipolazioni” ed
“errori sostanziali” presenti nella sentenza del 9 luglio 2002.
-
non è possibile sottacere su alcuni punti che, con la loro
leggerezza, hanno portato il sottoscritto a subire ben 17 mesi di carcere
preventivo e la condanna a 4 anni di reclusione.
-
A pagina 5 della sentenza si riferisce che gli inquirenti a
seguito di una inchiesta nei confronti di Clemente Antonio scoprivano che lo
stesso aveva utilizzato i servizi del sottoscritto per la creazione della
società Yago Ltd. Tale cliente fu presentato da GROSOLI Francesco,
Direttore della Banca HSBC di Monaco e non fu rilevato alcun
coinvolgimento con l’inchiesta di truffa e ricettazione di assegni
falsificati del predetto Clemente. Si sottolinea, inoltre, che lo stesso
Clemente Antonio aveva delle relazioni autonome con la banca del Gottardo
avendo dei clienti nel medesimo Istituto di Credito e non come riferito da
Lanza Giuliano (vedasi D1 e D2). Lo stesso ometteva di dichiarare la
relazione con la società Pace Enterprises Ltd dove erano indicati quali
clienti dello studio Iagher tali Iavarone e Vortice nonché due conti
correnti cifrati, “TICE” e “RONE” (vedasi D209). Dall’analisi
degli atti emergeva la totale estraneità del sottoscritto essendo gli stessi
gestiti da Frappi Poldini Fabio e dal procuratore Pastor Richard. Il Lanza,
inoltre, non aveva la stessa solerzia a comunicare al SICCFIN il nominativo
di Iavarone (vedasi D174). Veniva rilevato che lo IAGHER aveva la procura
su 17 società, gestite per conto dei propri clienti, presso la Banca del
Gottardo (vedasi D7). Nel citato processo verbale sono presenti “gravi
errori sostanziali” tali da evidenziare la completa ed evidente
incomprensione e conoscenza della normativa riguardante la gestione
societaria di diritto inglese. I 17 soggetti giuridici vengono
definiti ”con oggetto sociale fittizio” senza verificare
preventivamente la reale consistenza economica della società (per le
quali era stato fornito, a mezzo di una lettera, il dettaglio completo delle
attività e delle origini dei fondi, vedasi allegato D8) e nonostante
varie spiegazioni formulate (vedasi D43). Nel processo verbale
denominato D7, l’attività viene definita illecita senza motivazioni
probanti, tanto da far presupporre che la documentazione bancaria e quella
in atti, non sia stata ne analizzata, ne letta, ma
solamente riportata, senza capire effettivamente il merito.
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3.1. d. Appare estremamente importante sottolineare nel presente paragrafo
le seguenti verità opportunamente ”modificate” ad arte, per creare dubbi e
confusione mentale.
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Infatti: Il 30 novembre 1998 è stato aperto il conto
corrente della Daisy Ltd (vedasi fascicolo trasmesso in Italia nella
rogatoria internazionale – D72 e dai documenti societari rimessi al CFM) e
non come riferito nella sentenza, che il conto
corrente Daisy è stato aperto il 2 dicembre 1998; Unico proprietario della Daisy Ltd (di diritto delle Isle of Man e
non monegasca), è Mangione Renato e la stessa società è stata costituita il
6 gennaio 1998 (vedasi rogatoria e documentazioni in atti) e non , come
asserito nella sentenza, il 6 dicembre 1998 (vedasi atto costitutivo). I
documenti della rogatoria effettuata a Roma vengono ricevuti il 20 novembre
2001 e non il 28 novembre 2001. Gli stessi sono costituiti da ben oltre
1.300 pagine e non da 24 pagine (vedasi D269 – D270). Ciò ha limitato
sostanzialmente il diritto alla difesa in ordine alla sentenza del 9 luglio
2002.
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3.2.Elementi di difformità
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Numerosissimi gli elementi difformi riscontrati nella
sentenza in oggetto. Ripercorrendoli insieme, si noterà come alcuni atti e/o
documenti non siano stati analizzati nella giusta maniera per definire
meglio la reale evoluzione degli eventi che si sono verificati ed in
particolare:
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3.2. a. Nel verbale d’interrogatorio della Simona
Pedretti, impiegata presso il Banco di Roma, la stessa dichiara di
aver fatto una “preliminare prova” di trasferimento di
denaro utilizzando il conto corrente intestato all’Ambasciata d’Egitto e non
come citato in sentenza a pagina 12 (vedasi atti rogatoria internazionale
Italiana);
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3.2. b. Il World Meteorogical Organisation (W.M.O.)
è un organismo delle Nazioni Unite con sede a Ginevra. Ha un conto
corrente presso la Banca di Roma ed esiste effettivamente e non
“inesistente o falsa impresa” come asserito a pagina 12 e 18 della
sentenza (vedasi rogatoria Italiana ed atti di polizia Giudiziaria del
Reparto Operativo dei Carabinieri di Roma).
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3.2. c. L’11 ottobre 2000 l’Ispettore Van Den Corpus
chiedeva informazioni al CFM relativamente al conto corrente della Daisy Ltd
ed il 17 novembre 2000 il CFM rispondeva alla predetta richiesta dalla quale
emergono degli errori:
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Il conto corrente Daisy Ltd era stato aperto il 30 novembre
1998 e non il 2 dicembre 1998;
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Al CFM è stato presentato solo Mangione Renato quale unico
titolare della Daisy Ltd;
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Il CFM non riferiva al predetto poliziotto che il 18 gennaio
1999 era stata contattata telefonicamente e successivamente il 20 gennaio
con lettera dalla Banca di Roma, che aveva riferito della truffa e che
voleva conoscere dove fosse attualmente il denaro sottratto (vedasi atti
rogatoria Italiana e rapporto giudiziario dei Carabinieri). E’ comunque da
rilevare che il predetto Ispettore Van De Corput, a seguito di delega emessa
il 6 ottobre 2000 dal Giudice Istruttore RICHET Patricia, espletava le
indagini relative alla rogatoria internazionale della Procura della
Repubblica di Roma, giunta poco prima a Monaco. Nel trasmettere la
documentazione richiesta da Roma, non verificava i documenti allo stesso
consegnati dal CFM, che risultavano essere parziali, alcuni non pertinenti e
non completi.
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In particolare dell’analisi della documentazione acquisita a
Roma (fascicolo processuale italiano): vengono trasmessi due estratti conto
con il numero simile al conto della Daisy ma con lettera finale differente
“B” e non “M”, con valuta dollari australiani, con nominativo “Service
Operations Financieres” senza indicare l’effettivo intestatario del conto
corrente; non viene trasmesso l’estratto conto semestrale del 31 dicembre
1998, intestato alla Daisy con domicilio “Cabinet Iagher”, di sicuro aiuto
alla Magistratura Italiana che stava svolgendo indagini.
-
Con tali omissioni il CFM causava ritardi nell’avvio delle
indagini a Monaco, induceva in errore l’Ispettore di Polizia, intralciava le
indagini in Italia.
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3.2. d. Il 20 dicembre 2000 viene redatto un verbale (vedasi
D16) dove si riferisce l’omissione del CFM relativamente alla denuncia al
SICCFIN ma non viene informata l’Autorità Giudiziaria nonostante
l’evento segnalato dalla Banca di Roma fosse reato penale specifico e di
grave entità.
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3.2. e. Nella trascrizione del verbale della CURTI (vedasi
D73) appaiono delle modifiche sostanziali alle dichiarazioni, infatti
la predetta impiegata del CFM riferisce che:
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“nel dicembre 1998 la IOTTA le ha chiesto di ricevere
due clienti, Mangione e Testa” mentre nel verbale viene trascritto, con
assoluta precisione “30 novembre 1998”.
La CURTI dichiarava inoltre che i predetti Mangione e Testa
chiedevano contestualmente l’apertura di conti correnti “personali”
(vedasi D73). Tale dichiarazione è stata omessa e non trova riscontro con il
verbale della IOTTA (vedasi D74) che ha l’ufficio adiacente a quello della
CURTI, sua sottoposta, la quale ha dichiarato la completa sconoscenza della
operazione Daisy. La predetta Iotta ha sottolineato che il sottoscritto ha
sempre indicato quale unico titolare e proprietario il Mangione (vedasi
documentazione fornita al CFM).
-
3.2. f. Sempre nel verbale della CURTI del 9 maggio
2001 (vedasi D73), si ritrovano numerose contraddizioni tanto che la
presunta telefonata del 21 dicembre 1998 non trova fondamento considerando
le disposizioni date dal sottoscritto (dal 14 al 18 dicembre 1998) di
trasferire 2.160.412 dollari se il sottoscritto non avesse avuto la
materiale disponibilità della somma e senza conoscere che Mangione e Testa
si trovavano a Monaco proprio lo stesso giorno (il 21 dicembre 1998).
Quest’ultimi iniziavano a prelevare tutta la somma, dal 21 dicembre
al 29 dicembre 1998, dai loro conti correnti personali, come si è detto
meglio precedentemente e come si evince dalle firme apposte nelle ricevute
di prelevamento e versamento (vedasi documentazione rogatoria italiana).
-
3.2. g. Dalla redazione della fattura della società
Daisy Ltd nei confronti del W.M.O. (organismo vero, con conto corrente e
cliente della Banca di Roma), non si comprende come si doveva conoscere
necessariamente l’origine delittuosa della stessa operazione (vedasi
sentenza pagina 18).
-
3.2. h. L’emissione della fattura, in base alla
espressa richiesta del Mangione, è del 1° dicembre 1998 mentre l’apertura
del conto corrente risale al 30 novembre 1998 (e non il 2 dicembre 1998 come
viene riferito nella sentenza). La costituzione della Daisy risale al 6
gennaio 1998 e non il 6 dicembre 1998.
-
3.2. i. Il 1° aprile 1999, per conto di Mangione e
senza conoscere le comunicazioni tra la Banca di Roma e il CFM (relative al
18 e 20 gennaio 1999), esibendo le ricevute di prelievo per contanti su due
banche monegasche (il CFM e la Compagnie Monegasque de Gestion), d’accordo
con il Direttore CASILLO, veniva effettuato sul conto della EYAEL Ltd un
versamento per 1.600.000 dollari tutti utilizzati per operazioni societarie,
immobiliari, costituzione di garanzia presso l’HSBC, ecc..
-
Lanza Giuliano, meglio indicato in precedenza, ritenendo
dubbiosa tale operazione, effettuava comunicazione al SICCFIN (vedasi D56).
-
Nel verbale si evince un profondo contrasto per la gestione
della Banca tra il Direttore Casillo ed il dipendente Lanza tanto da
sfociare in un diverbio e successivamente nella estromissione coattiva del
CASILLO.
-
3.3. Verità non citate per occultare prove e responsabilità
-
Nel processo verbale di sintesi redatto il 26 marzo 2001 (vedasi
D24) emergono gravi omissioni di verità ed in particolare:
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- Il 30 novembre 1998 è stato aperto il conto corrente della
Daisy Ltd e non il 2 dicembre 1998;
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- Il 4 dicembre 1998 Mangione trasmette al sottoscritto un
fax contenente disposizioni per la gestione della somma indicando due conti
correnti che potevano essere utilizzati (vedasi documentazione in atti);
-
- Dal 21 al 29 dicembre 1998 vengono effettuati dal Mangione
e dal Testa numerosi versamenti sui conti a loro intestati individualmente
tramite impiegato CFM;
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Il 14 dicembre 1998 il sottoscritto, in base alle
disposizioni del Mangione, inviava un fax al CFM per autorizzare il
trasferimento, in particolare:
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Il 14 dicembre 568.000 $ (eseguita il 21 dicembre 1998);
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Il 15 dicembre 450.000 $ (eseguita il 22 dicembre 1998);
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Il 16 dicembre 450.000 $ (eseguita il 23 dicembre 1998);
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Il 17 dicembre 300.000 $ (eseguita il 28 dicembre 1998);
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Il 18 dicembre 392.412 $ (eseguita il 29 dicembre 1998).
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Il 21 dicembre 1998 il sottoscritto inviava lettera e fax al
CFM per autorizzare il trasferimento e in particolare:
-
22 dicembre 75.000 $ (eseguito il 23 dicembre 1998);
-
23 dicembre 100.000 $ (eseguito il 23 dicembre 1998);
-
24 dicembre 100.000 $ (eseguito il 28 dicembre 1998);
-
26 dicembre 250.000 $ (eseguito il 29 dicembre 1998);
-
Il 21 dicembre 1998, (vedasi rogatoria Italiana ed
indagini di Polizia Giudiziaria del Reparto Operativo dei Carabinieri), il
Testa Mario (ideatore della truffa ed infedele Direttore della Banca di
Roma) unitamente a Mangione Renato (suo vecchio amico, sin dal periodo
scolastico), si portano a Montecarlo e, all’insaputa del sottoscritto,
iniziano a prelevare somme dai loro conti individuali (vedasi documentazione
rogatoria internazionale, fascicolo processuale italiano e firme prelievo
denaro al CFM in atti); la IOTTA, responsabile dei clienti italiani,
e forse anche la CURTI (sua stretta collaboratrice), verosimilmente
non fanno rispettare gli ordini del sottoscritto (del 14 e 21 dicembre)
all’impiegato che redige a mano i “borderau” ma rinviano tale esecuzione
solo a partire dal 21 dicembre, data in cui i due malfattori italiani, Testa
e Mangione, si presentano al CFM dalla IOTTA. (vedasi processo verbale CURTI,
Rapporto Giudiziario Carabinieri di Roma e firme prelievo denaro presso
l’Istituto di Credito monegasco). Una ulteriore prova che la Illustre Corte
potrebbe acquisire in ordine alla presenza di Mangione e Testa nel
Principato, durante i citati periodi, sarebbe quella di far verificare la
presenza dei due soggetti presso gli alberghi di Montecarlo e zone limitrofe
(ad esempio per tutto il 1998 e il 1999).
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Il 24 dicembre 1998 il sottoscritto festeggia il
Natale unitamente al personale del suo studio che viene successivamente
messo in ferie a seguito della chiusura dell’ufficio;
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Il 26 dicembre 1998 il sottoscritto, unitamente
alla moglie, si reca all’estero fino al 2 gennaio 1999 (vedasi fascicolo
fotografico e lettera Agenzia Viaggi in atti);
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Dall’8 al 18 gennaio 1999
i malfattori Testa e Mangione proseguono il prelievo del denaro dai loro
conti individuali;
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Il 18 gennaio 1999 il CFM riceve il preavviso
telefonico dal parte della Banca di Roma che riferisce della truffa subita
ed in pari data, cosa incredibile a dirsi, sempre il CFM autorizza
ugualmente il prelievo di 1.200.000 dollari a Testa Mario
-
(vedasi documentazione rogatoria in atti);
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Il 20 gennaio 1999 il CFM riceve la lettera della
Banca di Roma, preannunciata telefonicamente due giorni prima, ma nonostante
ciò, incredibile per la seconda volta, il 25 gennaio 1999 il CFM effettuava
una vendita di obbligazioni per 114.035 dollari, continuando la gestione
del denaro proveniente da sicura truffa, comunicata ufficialmente
dall’Istituto di Credito Italiano a quello Monegasco.
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Per tale evento veniva rilevato l’omissione di denuncia
al SICCFIN ma non all’Autorità Giudiziaria che poteva forse iniziare
l’indagine subito.
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Gli impiegati della banca monegasca hanno pertanto
intralciato volontariamente sia le indagini in Italia, sia a Montecarlo.
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(vedasi lettera Banca di Roma e rapporto giudiziario dei
Carabinieri in atti) .
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4. CONCLUSIONI
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Signor Presidente,
Signori Magistrati della Corte, Signor Pubblico Ministero,
dopo aver ripercorso con Voi tutta l’indagine in argomento mi
domando perché sono in quest’aula, perché sono stato arrestato,
perché sono stato condannato a 4 anni di reclusione
in carcere.
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I falsi commessi, le manipolazioni, le difformità, le verità
omesse per occultare prove e responsabilità diverse, solo per confermare la
validità dell’arresto effettuato e la efficienza della Polizia Giudiziaria
che ha svolto le indagini sotto la guida del Giudice Istruttore inquirente
nonché la sete di potere assoluto su una persona che, volontariamente e
coscientemente, si arresta senza prove, solo per un recondito istinto
mostruoso, ed ancora, la notorietà derivante dai mass-media che pubblicizza,
anche oltre confine, la complessità dell’indagine, la solerzia e la
compostezza nello svolgimento del procedimento penale, ed infine la
costruzione di un teorema paradossale, edificato su una falsa realtà, ed
ancora più grave, modificandola ad arte, fanno presupporre una
GRAVE PERICOLOSITA’ SOCIALE dei soggetti che hanno condotto le
indagine in argomento.
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Signor Presidente, Signori Magistrati della Corte, confidando
nella Giustizia, sono a completa disposizione per ogni eventuale chiarimento
che vorrete chiedermi.
-
Ringrazio tutti per l’attenzione che è stata prestata.
-
Dottor IAGHER Francesco
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