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Cap. IV.05 - Le liquidazioni di clienti, professionisti e fornitori
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Il 28 Novembre 2003, benché chiarite
lungamente dal maggio 2001, il Giudice Narmino P. definì il prospetto del passivo,
sottolineando che tale prospetto era una perfetta commistione tra lo
Studio Professionale, società di gestione e società fiduciaria, la reale
situazione dello studio era che a fronte di fatture per fornitori e le
liquidazioni dei dipendenti (che approfittarono della situazione per
ottenere indebitamente dei benefici, salvo alcuni che rifiutarono e non
andarono ad incassare somme non a loro dovute) ; di contro le fatture da
incassare vi era già un attivo sostanziale per oltre 1milione di franchi
francesi, mentre il resto delle posizioni era su conti che non avevano
nulla a che vedere con lo studio, tant'è che i conti bancari non erano
intestati allo studio ma alle società di cui avevo la procura per
gestire l'attività dei vari clienti. Da un totale di insinuazioni al
passivo per 7.457.543,72 Franchi Francesi, il totale ammesso tra Studio
e varie società estere fu di 1.844.429,93 Franchi Francesi, come da
documentazione e contabilità, la differenza era data da tentativi di
truffatori e di somme richieste indebitamente e rettificate sulla
documentazione in atti e bancaria.
Da tale prospetto
si evidenziavano le situazioni
definite sia per i clienti, fornitori e liquidazioni dipendenti, ma
alcune erano decisamente particolari perché non avevano nulla a che
vedere con lo Studio, alcuni casi :
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Megan GALE, benché chiarita dal 17 di Marzo 2004, solo
nel Novembre 2004 fu possibile chiudere tale posizione, grazie ad errori
madornali di procedura ed una profonda ignoranza in materia persino di
fare somme o sottrazioni.
·
Ltd E.P.S.I.
di Reverberi Bruno, questa posizione fu la più ridicola ed
incomprensibile in assoluto, stranamente unica società di diritto
inglese alla quale non fu bloccato il conto corrente presso il Credit
Foncier di Monaco, chissà perchè ?. Inoltre la certezza inequivocabile
dell'assoluta ignoranza in materia, difatti questa società aveva una garanzia bancaria emessa in favore
dell'U.C.I., un conto corrente a suo nome, nella cassaforte dello studio
una busta, contenente un deposito
contanti per stipendi dei vari corridori e personale. Ebbene, fu inserito nel passivo dello studio ! non vi
erano commenti da fare davanti a tanta ignoranza in materia o meglio
malafede. Ma ancor più ridicolo alla data del 19 Gennaio 2004, non aveva
ancora ritirato i fondi di sua competenza al Credit Foncier di Monaco ! Ovviamente
davanti a tale errore grossolano la posizione fu stralciata.
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Ltd
BF Sport International
di Bordonali
Fabio, si insinuò nel passivo dello Studio per 68.602,86 Franchi
Francesi, dimenticandosi di precisare che, grazie ad un impiegato
infedele, aveva già prelevato presso al BNL di Londra ed a Monaco le
somme a lui spettanti, forse una dimenticanza chissà ?
·
Marco ZANOTTI, l'unico corridore professionista restato con il
conto bloccato perché avevo la procura ! per oltre tre anni i suoi
stipendi bloccati grazie all'indifferenza ed l'incapacità di chi lo
assistiva.
·
Maria
Grazia CUCINOTTA, questa posizione lasciò molto perplesso il modo, ma ancor più la
malafede, sicuramente per dei "cattivi consigli o consiglieri", attraverso
un legale si insinuò nel passivo per circa 372.592,41 € ! adducendo
dei conteggi e degli accordi che non esistevano, bastava prendere i
precedenti degli anni passati. Successivamente ridotto, visto che qualcuno
era andato a Londra a recuperare dei fondi una prima volta 51.494,37
€
e poi per 82.169,93
€
; riducendo quindi la presunta richiesta a 238.928,11
€
contro i reali 90.000
€
di sua competenza, già incassati dall'11 Luglio 2003. Inoltre scoprii, quando andai a Londra
l'11 marzo 2004, una
firma apocrifa su di un atto societario, lasciandomi esterrefatto
per tale comportamento ad opera di terzi, parlando con un suo consulente
romano davanti a tali prove inoppugnabili, fu definita nell'esatto dovuto
e già incassato.
·
Avv. Patricia COHEN, visto l'ammontare degli onorari
esorbitanti, feci il ricorso che vinsi tanto in prima istanza che in
Appello, fornendo copia della sentenza, che stranamente fu dimenticata,
alla riesibizione, fu definita nell'ammontare di cui alla sentenza
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