A seguito della richiesta della Rogatoria Internazionale del G.I. SERENI A. di Roma , il G.I. Richet P. Del Tribunale di Monaco apriva l’istruttoria e conferiva le indagini all’Ispettore di  Polizia Van de Corput A. Dall’esame dei Processi Verbali, si desume che aveva rilevato le precise responsabilità nella truffa perpetrata alla Banca di Roma, difatti alle richieste formali, fatte al Credit Foncier de Monaco (C.F.M.) da parte di un ispettore della Banca di Roma, nelle risposte erano evidenti delle omissioni raffiguranti una precisa responsabilità . Dall’esame documentale probatorio
emerge che :
- il 19 Gennaio 1999 la Banca di Roma avvisava telefonicamente il C.F.M. della truffa subita, confermandolo a mezzo raccomandata in data 20 Gennaio 1999 , confermato anche dal P.V. della Iotta J. e dalla indagini esperite dalla Procura di Roma .
- quindi il Credit Foncier di Monaco era a conoscenza del fatto delittuoso, ma alla precise richieste dell'Ispettore di  Polizia Van de Corput A. -ometteva- di renderlo noto, non solo ma dava false indicazioni  vedi : data apertura conto e presentazione del Testa M. ect. .
- versava per contanti oltre il 50% dell’importo, e continuava la gestione titoli ad uno degli autori della truffa .
Quindi se il Credit Foncier de Monaco avesse "segnalato", all'Autorità Giudiziaria, il fatto criminoso il 19 e/o 20 Gennaio 199 ; la stessa avrebbe ritrovato in breve tempo i depositi effettuati su conti cifrati sulle altre due banche a Monaco ; che stranamente non avevano fatto nessuna segnalazione al SICCFIN !
Il C.P.P. francese l’art.434-1 recita : “Chiunque avesse conoscenza di un crimine ed é ancora possibile di prevenire o limitare gli effetti..omissis” é penalmente perseguibile, ma non a Monaco, la banca benché a conoscenza di tale crimine, non ha fatto alcuna azione per prevenire e limitare gli effetti, bensì ha continuato consapevole la gestione. Ovviamente, non si poteva incriminare una banca, quindi il dossier é stato affidato ad un nuovo giudice ed un nuovo ispettore di polizia che avrebbero dovuto creare una storia ad hoc e trovare un'altro colpevole, usando qualunque mezzo.
Iniziava "la saga" del G.I. Hullin J.C., definirla nel senso giuridico una istruttoria, i cultori del diritto impallidirebbero davanti a tale asserzione senza contenuti di norma e procedura ; sono stati giorni d’incubo e d’ordinaria follia, il vivere giorno dopo giorno una situazione kafkiana dove il confine tra la realtà e l’assurdità fluttuavano senza mai raggiungere dei connotati precisi ; in ordine alla cronicità degli eventi. Il 3 Aprile 2001, dopo aver passato due giorni presso la “Surete” senza alcuna assistenza d’interprete ed avvocato, venivo condotto alla presenza del G.I. Hullin J.C., il quale senza l’assistenza dell’interprete, mi accoglieva precisandomi subito che nel Principato non esisteva l’applicazione dei « Diritti Umani » e con estrema freddezza e rapidità m’inviava in stato detentivo. Confesso d’essere rimasto perplesso per quanto stava accadendo, non riuscendo  a capire il filo logico di tutta la storia, c’era qualcosa che mi sfuggiva ma stava iniziando la mia odissea. In 409 giorni d’inchiesta, tre interrogatori, effettuati nell’anno 2001 il 4 e 16 Maggio, 5 Ottobre ; il Magistrato Istruttore, ha dato una idea sommaria dell’attività basandosi su dei sospetti senza tenere in alcun conto della tipologia e dell’attività dei clienti, é evidente la totale incapacità a comprendere il funzionamento delle società “offshore ” in una struttura reale, sottoposte alle leggi fiscali e societarie esempio : dichiarazioni VAT, bilanci certificati dagli Auditors, dichiarazioni fiscali e pagamento delle imposte societarie. A conferma della condotta dell’istruttoria, tesa solo a cercare comunque “qualcosa” da imputare, é utile di sintetizzare una analisi delle motivazioni sulle differenti “Ordonnance ” di prorogazione e di rigetto, la constante del Magistrato Istruttore, é stata la formulazione sulla dissimulazione della verità fattuale e delle costruzioni basate su dei falsi ideologici sino al falso in atto pubblico. Dimostrando inequivocabilmente una volontà persecutoria, inaccettando ogni formulazione difensiva provata documentalmente, essendo tutta la fase istruttoria basata su di una forma preconcettuale, priva di qualsiasi supporto probante anzi manipolando i fatti per una presunzione di colpevolezza eretta a sistema istruttorio, vista la carenza e violazione sulla “ presunzione d’innocenza ” sul Patto internazionale sui diritti civili e politici delle N.U. di cui all’art. 14 punto 2. Le varie "Ordonnance" sono state un florilegio d'errori, manipolazioni della verità documentale e fattuale e non per ultimo dei falsi ideologici e falsi in atto pubblico, avallati dalle Istituzioni. Giusto qualche esempio :
Ordonnance di rigetto del 22 giugno 2001 : “Simulando di non ricordarsi nulla per rispondere seriamente omissis..; la lettura dei Processi Verbali degli interrogatori in presenza degli avvocati, sono chiaramente esaustivi ad ogni domanda, una asserzione immotivata e infondata.
Ordonnance di rigetto del 10 settembre 2001 : Questa é una prova dell’accanimento alla ricerca basata solo su delle costruzioni intellettuali e su dei falsi eclatanti, già in occasione di un incontro con l’Avv. Bertozzi J.M., il 17 Agosto 2001, delle asserzioni incredibili sulla presunta appartenenza tipo: Mafia, Servizi Segreti , P2, (un vezzo per tutti gli italiani d'etichettarli mafiosi); oltre alla diffamazione sull’attività professionale, ma quello più eclatante è stato :
- Una riunione dubbia a Monaco con il Ministro BUTTIGLIONE Rocco con il suo segretario Dr. CATONE Giampiero; tale riunione organizzata dall’Associazione Internazionale degli Economisti verteva come tema i “ Diritti Umani ” alla quale hanno partecipato alte personalità italiane, monegasche e francesi, riportata dalla stampa e televisione internazionale, la stessa era definita, nel suo stile maniacale, come riunione dubbia per raccogliere fondi grazie alla mia partecipazione nel C.D.U. ed alla mia appartenenza alla Massoneria .
- Gestione di conti bancari presso la Banca del Gottardo, relativi ai Sigg.ri IAVARONE Salvatore e VORTICE Carmine, oltre ai conti correnti in codice NICE e RONE, e chiusi nelle 48 ore successive all’arresto, dall’esame della documentazione bancaria emergeva che il consulente era il Dr. FRAPPI POLDINI Fabio ed il Procuratore Gerard PASTOR ; pertanto mai conosciuti e/o gestiti tali conti bancari.
- Commissione rogatoria a Parigi per un falso ordine di bonifico, che dopo la verifica degli atti, il conto bancario n. 24349 della Fiduciari Ltd, si “trasforma ” per puro pensiero ideologico in IF FIDUCIARY Ltd n. 16322
- Relazione con l’affare DEVERINI, smentito con la rogatoria effettuata a Vienne.
Altri elementi completamente infondati e senza alcuna verità fattuale probante.
Ordonnance di proroga du 28 Novembre 2001
- “In corso di trasmissione per via diplomatica omissis.. ” ; le Commissioni Rogatorie erano state ricevute e protocollate come da timbro di ricezione il 20/11/2001 ;
- Relazione con l’affare DEVERINI, smentito con la rogatoria effettuata a Vienne.
- “Fondi d’origine fraudolenta ” senza alcuna prova di fatto, una semplice asserzione basandosi sui soliti preconcetti di base in carenza di fattori probanti.
- “Non desidera spiegarsi ragionevolmente omissis...” Basta leggere i Processi Verbali degli interrogatori in presenza degli avvocati, per avere la totale certezza delle risposte esaustive ad ogni domanda.
- “Delle denunce di clienti omissis... ” ! una del Castellino Francesco,  subornandolo stesso con false asserzioni infondate di fatto e diritto.
Ordonnance di rigetto del 16 gennaio 2002
- “Fondi d’origine fraudolenta ” senza alcuna prova di fatto, una semplice asserzione basandosi sui soliti preconcetti di base in carenza di fattori probanti.
- “Istruzione in fase d’essere chiusa, omissis... ” quando?
- “Delle denunce di clienti omissis... ” Solo una del Castellino Francesco,  con false asserzioni infondate di fatto e diritto.
- “Qualche giorno dopo la sua incarcerazione omissis... " trasferimento bancario in Svizzera a Lugano omissis... ” ; il trasferimento del mio conto personale dal Monte Paschi de Monaco alla Banca U.B.S. é stato effettuato nel mese di Novembre 2000 per 100.000 Euro, ancora delle false asserzioni totalmente infondate.
- “Dimostrando la sua ferma volontà di andar via dal Principato omissis.. ” ; tale intenzione è stata smentita, perché erano in corso dei preventivi per il rinnovo dei locali dell’abitazione, da effettuare attraverso l’A.D. Patrizia Rossino arredatrice a Monaco ed inviati all’agenzia Park Agence per avere un contratto di locazione minimo di 6 anni a partire dall’anno 2000.
Ordonnance di proroga del 31 gennaio 2002
- “Dossier dell’informazione é sul punto d’essere chiuso nelle prossime ore... omissis ” Il 16 Gennaio era in fase di chiusura, dopo 15 giorni é nelle prossime ore.
- “Per sfuggire alle conseguenze delle sue attività criminali ... omissis ” quali ?
Ordonnance di proroga del 29 Marzo 2002
Fotocopia dell’ordonnance del 31 Gennaio 2002
- “Dossier dell’informazione é sul punto d’essere chiuso nelle prossime ore... omissis ” ! 1.368 ore!  dall’ultima proroga del 31 Gennaio 2002.
- “Per sfuggire alle conseguenze delle sue attività criminali ... omissis ” quali ?
Dalla lettura delle motivazioni date nelle varie “Ordonnance ”, appare evidente il disegno e la volontà di cercare con qualunque mezzo, anche mistificando la verità fattuale, manipolando i fatti e non per ultimo il falso ideologico ed in atto, pur di trovare delle giustificazioni al suo operato, difforme dall’etica procedurale, conosciuta in qualunque corte europea ed internazionale, in materia d’istruttoria. Il tutto avvalendosi dell'opera investigativa dell'Ispettore di Polizia addetto alla "Brigata Finanziaria" Tiberti Gerard, che oltre a dimostrare : una totale ignoranza in materia, ha fatto rilevare dai suoi verbali  delle incongruenze, manipolazioni ed omissioni documentali e  non per ultimo due sigle apocrife ed un falso in atto pubblico relativo ad una richiesta d'informazioni alla D.I.A. in Italia (leggendo i documenti ci si rende conto della mistificazione) , ed altri elementi completamente infondati e senza alcuna verità fattuale probante, per meglio conoscerlo leggere la sua storia.
A questo punto l’Avv. Maurizio Mascia, per esercitare un minimo di difesa quale cittadino italiano, presentava alla Procura della Repubblica d’Imperia la prima di ben tre formali denuncie per « falsità ideologica in atto pubblico »  ; un atto unico nella storia della giustizia di Monaco, ma il fine era quello di ricondurre nei confini della realtà una storia che stava prendendo forma come un vero e proprio accanimento alla persona.
Non pago di ciò, continuava la sua guerra personale nei miei confronti per aver tentato di difendermi, nel mese di Novembre 2001 il 28, con un ulteriore provvedimento negava la libertà provvisoria adducendo che si dovevano attendere le rogatorie internazionali, l’Avv. Bertozzi da una disamina degli atti scopriva che le stesse erano state ricevute e protocollate il 20 Novembre 2001, un vero e proprio « falso in atto pubblico » ! .
l’Avv. Maurizio Mascia, presentava una seconda denuncia alla Procura della Repubblica d’Imperia per « sequestro di persona e falsità ideologica in atto pubblico » , la terza alla Procura Generale di Roma  , copia delle stesse furono inviate per conoscenza al Consiglio Superiore della Magistratura francese a Parigi ed alla Presidenza della Repubblica francese. Sapendo perfettamente, che prendendone atto, tali denunce sarebbero state opportunamente fatte sparire nei meandri della burocrazia e che, l’inchiesta promossa dal responsabile in carica non avrebbe fatto altro che metterla sapientemente a dormire senza darne alcun seguito. Difatti quando l’ex Direttore dei Servizi Giudiziari Davost P., anticipatamente rientrò a far parte del Ministero della Giustizia francese, in occasione di un processo contro ad un giudice francese fu spietato e ligio ai dettami del Codice Penale, mentre nei confronti di un giudice francese distaccato nel Principato che aveva commesso dei falsi in atto pubblico,dimostrati dalle prove documentali, il suo silenzio fu assordante ! con una dimostrazione del volere occulto dei poteri forti lo stesso omise volutamente qualunque procedura per ristabilire la giustizia e la verità del diritto. Dimostrando in tutta la sua chiarezza la commistione dei poteri non soggetti ad alcun tipo di controllo al perfetto e libero arbitrio dei singoli, difatti alla procedura istruttoria non vi era alcuna verifica di merito e portando elementi inconfutabili della loro caducità non ne tenevano assolutamente conto. Questo fatto é stato ampiamente dimostrato ogni qualvolta si sia fatto un appello, difatti é stato quanto mai istruttivo comprendere il copione recitato in ogni udienza, era evidente che il tutto fosse già preorganizzato a tavolino e qualunque prova fosse stata addotta non avrebbe sortito alcun effetto, non ne avrebbero tenuto in alcun conto esisteva solo la loro “falsa” verità basta su supposizioni e castelli congetturali ipotetici. Ma a tutto ciò deve aggiungersi un fatto particolare, quello del P.G. Serdet Daniel che all'avv. Bertozzi J.M. chiedeva una delle dichiarazioni dei Sigg.ri Testa Mario e Mangione Renato  (implicati nella procedura giudiziaria a Roma per la truffa al Banco di Roma della quale ero e sono stato "persona non connessa ai fatti" attestanti la mia estraneità alla vicenda, in particolare quella del Testa Mario che non aveva avuto mai rapporti ne personali ne professionali. L'avv. Mascia M., in ossequio al C.P. italiano art. 391 bis e ter, il 7 Giugno 2001 incontrava il Mangione R. che dichiarava testualmente la mia "non conoscenza" al fatto delittuoso"( e dallo stesso già dichiarato ben due volte in sede d'interrogatorio a Roma) poi  il 16 Luglio 2001 incontrava il Testa M. che confermava di non aver mai avuto rapporti e/o conoscenza con il mio studio (Testa ) e (Mangione dichiarazione autografa , resa art. 391 ed all'interrogatorio presso La Procura della Repubblica di Roma in data 26 Luglio e 12 Ottobre 2001 ) le stesse venivano consegnate al P.G. Serdet D. e parimenti al Sostituto Procuratore del Repubblica Sereni A. a Roma. Successivamente nel mese d'agosto 2001 sempre all'avv. Bertozzi J.M. chiedeva l'esibizione di documentazione attestante che non avessi carichi penali pendenti e/o in corso, o procedure giudiziarie in Italia, benché in pieno periodo feriale, nello stesso mese venivano depositate (1 2 ).
Di tali atti non se ne tenne in alcun conto, anzi il perfetto contrario : le dichiarazioni furono definite di "comodo", le certificazioni volutamente omesse per mantenere l'etichetta del "Grande Banditismo italiano", che piaceva tanto all'Hullin ed al Tiberti.
Ormai la regia occulta aveva già definito la storia come si dovesse chiudere.