L’apoteosi, dopo 409 giorni di sequestro detentivo, il 15 Maggio 2002, con l’emanazione del provvedimento di rinvio a giudizio riqualificando i capi d’accusa che da :
- Riciclaggio, truffa, tentativo di truffa e ricettazione
Riduceva a :
- ricettazionE ; Dando il  : non luogo a procedere per gli altri.
Furono necessarie numerose letture, alla fine arrivai a comprendere il fine, un atto di ben 14 pagine dalle quali traspariva un senso di livore ed accanimento diffamatorio fuori del comune senso dell’etica giuridica. Dal capo d’accusa, privo dell’elemento probante e del fatto stesso, esulandolo quasi fosse un accessorio, dedicava l’attenzione al puro senso diffamatorio con protervia e citando fatti o eventi completamente privi di valenza probatoria giuridica se non puri falsi ideologici, manipolazione della verità fattuale e documentale e non per ultimo dei grossolani errori, dimostranti la non lettura degli atti. Nel tempo trascorso a cercare o creare prove accusatorie, é sintomatico notare che dal provvedimento di rigetto del 16 Gennaio 2002 dichiarava che l’istruttoria era in procinto d’essere chiusa, successivamente nel provvedimento di rinnovo dello stato detentivo del 31 Gennaio 2002 il dossier era in procinto di chiudersi nelle prossime ore, ripetuto pedissequamente con il successivo provvedimento del 29 Marzo 2002, per poi approdare dopo ben quattro mesi al rinvio a giudizio. Dall’ultimo interrogatorio del cinque Ottobre 2001, l’istruttoria stagnava nella palude delle supposizioni, per poi arrivare all’enunciazione di una serie di elementi, ma in particolar modo si dedicava a sottolineare l’immagine di persona di dubbia moralità e legata al grande banditismo italiano e/o Mafia, una vera e propria ossessione per questo giudice verso gli italiani. Difatti teneva a precisare che vi erano precedenti penali per rafforzare la figura di dubbia moralità.  Nel provvedimento di rinvio a giudizio, i fatti enunciati sono stati una sequela d’inesattezze e di errori macroscopici :  
 
1) La S.c.i. MINNIE, é evidente la malafede o la manipolazione fattuale degli atti, non é stata tenuta in alcun conto la realtà documentale della società; dichiarava che a seguito dell’inchiesta “ scopre ” che questa società é stata fondata per il Signor ARDINO Luigi e che le quote sociali sono state detenute da un certo Signor SANGIORGI  Gaetano; personaggi di dubbia moralità. Dalla lettura dell’atto di costituzione ufficiale e debitamente registrato, i soli soci sono i Coniugi CUTINI e la Signora  Andrée BURINI FROLLA, in alcun atto ufficiale della società appaiono i nominativi citati, ne sono stati conosciuti e/o prestato attività professionale. I coniugi CUTINI presentati dall’Avv. Renato ALBERTI di San Remo, hanno chiesto consulenza per risolvere un problema di gestione societaria  relativamente ad una falsa assemblea redatta dal gerente in carica; dopo assemblea manoscritta, le modificazioni degli atti sono state effettuate presso il Notaio AUREGLIA, successivamente addotte le vie legali al Tribunale di Monaco, difesi dall’Avv. ESCAUT D.; la società ha vinto tale processo ed é stata restituita ai legittimi proprietari i Coniugi CUTINI.

2) I rapporti professionali con il Dr. CATONE Giampiero, commercialista a Roma e professore d’economia all’Università PIO V a Roma, capo della segreteria del Ministro BUTTIGLIONE Rocco, per le sue diverse attività, chiese della consulenza per creare delle società di diritto inglese con una tipologia d’attività ben precisa: holding per acquistare delle parti sociali nelle società italiane, immobiliare per la gestione d’immobili situati in Italia, commerciali per import/export; con il solo scopo di ridurre il carico fiscale, dopo un opportuna pianificazione, pagando le dovute imposte nei paesi di competenza. Relativamente alla sua attività, dalla documentazione societaria emerge chiaramente la liceità dell’operazione; inoltre le Ltd DENICRAFT e Ltd DEMEAN, non hanno svolto mai attività commerciale ed emesso nessuna fatturazione, ma solo acquisizione di quote di S.r.l. italiane, in quanto le stesse svolgevano l’attività d’holding. E le società gestite, non erano assolutamente quaranta; ancora un ulteriore manipolazione dei dati fattuali ed asserzioni smentite nella rogatoria, ma che dei giornalisti italiani hanno ripreso senza verificare assolutamente i fatti e i dati.

3) Lobbying  per BINGO, un’operazione classica per costituire con un gruppo d’imprenditori italiani, che mi furono presentati dallo studio del Rag. Magnarelli Fausto di Roma, doveva crearsi una società di gestione per il gioco del BINGO, la stessa viene interpretata dall’onnisciente giudice, come un’attività maldefinita, senza alcuna logica, basando questa sua asserzione sempre nello spirito delle costruzioni intellettuali, dimostrando chiaramente di non conoscere il sistema di “cordata ” nelle partecipazioni societarie, ampiamente e legittimamente usato in campo internazionale.
 
4) Società TAILLEUR Industrie, seguito un presunto ordine di bonifico pervenuto alla Banca del Gottardo per la IF Fiduciary Ltd, la stessa denunciava al SICCFIN il presunto tentativo di truffa ai danni della Società TAILLEUR Industrie, ma questa solerzia NON era per tutti. Seguito verifica degli atti della rogatoria effettuata a Parigi, emergeva che il falso ordine di trasferimento era per  la Fiduciari Ltd conto n. 24369 in data 29 Dicembre 1999 ; per pura intuizione “ illogica ” viene imputato tale falso bonifico alla IF FIDUCIARY Ltd n. 16322. Dagli atti della rogatoria emerge in tutta la sua evidenza nessun tipo di rapporto tra la Società TAILLEUR Industrie e la IF FIDUCIARY Ltd, citata senza alcun fondamento e/o connessione in tale evento.
 
5) Rapporti con il DEVERINI Alain, é stato solo cliente dello Studio, inoltre seguito sua prolungata assenza dopo averlo ricercato ripetutamente per il saldo degli onorari, veniva cessata ogni attività di consulenza ; solo successivamente venivo a conoscenza degli eventi di Vienne, e la rogatoria effettuata, ancora una volta dimostrava la mia totale estraneità a qualsiasi fatto.
 
6) Rapporti con il BIZZOZERO Daniele, un imprenditore italiano nel settore auto, presentato dal Dr. SQUARCIAFICHI Fiorenzo commercialista in Ventimiglia e Console del Principato di Monaco in Italia, allo stesso veniva prestata la consulenza per la creazione di una società d’import/export per autovetture di diritto inglese, nel corso della sua attività non ha dato mai luogo a problematiche di nessun tipo e viste le referenze di presentazione era un cliente normale a tutti gli effetti.
 
A questi punti salienti ma non esaustivi, questo rinvio assumeva la veste di un vero e proprio trattato d'eristica, dando per scontato i Processi Verbali, manipolati nei suoi contenuti dall'Ispettore di Polizia Tiberti G., benché in possesso di tutta la documentazione delle varie società di diritto inglese, irlandese ect., esponeva una sequela di asserti al limite del ridicolo quali : la dimenticanza dei vari clienti dello studio; provato da elementi probatori  incontrovertibili il voler asserire al limite dell'ossessione la conoscenza di un certo Testa Mario; le fantomatiche investigazioni, svolte su suo beneplacito, che hanno volutamente omesso di citare tutte le banche connesse, d'apportare tutti gli elementi di prova e non una loro manipolazione e/o omissione, le interpretazioni dei documenti senza avere alcun riscontro nella realtà.    
E’ difficile non riconoscere l’individualismo sibaritico ed edonista ossessionato dall’invidia del luogo, deboli eco del puritanesimo fanatico contro i “ ricchi ”, al di là delle condanne e delle sofferenze per mano di chi crede d’essere la giustizia, una nota di maligno compiacimento a dare la sofferenza gratuita. Un fatto degno di nota, lessi su si un libro che fece scalpore, la perorazione di un giudice che per un suo collega sotto inchiesta sottolineava che lo stesso aveva famiglia, figli..., mi sono chiesto se lo ha mai fatto questo pensiero quando con gratuito compiacimento diffamava un accusato perché non aveva altri argomenti a cui sostenere il suo disegno accusatorio. E’ questa la nota saliente e conclusiva di una costrizione durata nel tempo per puro compiacimento di potere o peggio come rivalsa per essersi ribellato ai falsi perpetrati nei mesi dell’istruttoria.
Evento che dovrebbe far riflettere sui modi e le procedure adottate, sull’arbitrio dell’istituzione scevra di qualsiasi controllo, sulla certezza di restare impuniti per qualunque malversazione sia perpetrata. E’ un ritorno a forme di violenza esercitata sull’individuo, ma non visibili, é una violenza psichica per esercitare appieno il potere dell’autorità, perché può farla con l’avallo delle istituzioni che ne giustificano l’operato. Come nella giustizia, che si rinvia alla tradizione dell’ ”habeas corpus” del XVI secolo in Inghilterra, perché vuole comunque la tua colpevolezza come nel teorema del Beccaria, e con ogni mezzo, persino con i falsi di qualunque forma, per difendere gl’interessi occulti, sei “colpevole”.