Cap. IV.02 - Il processo per il fallimento dello Studio Iagher
E' meritoria una premessa formale e sostanziale, l'aver avuto come "Giudice Commissario NARMINO Philippe", é stato l'unico elemento portante ad un "giusto processo", unico giudice degno di tale "nome", persona degnissima e di profonda cultura giuridica ; nella prima fase processuale presentai memoria e documentazione "in italiano" che accettò e fece tradurre in atti. Questa procedura fu di fatto non in linea con i dettami giuridici in materia di diritto commerciale, difatti per un attività a nome proprio di chiaro stampo professionale, fu applicata la normativa di un attività commerciale, sollevando non poche perplessità di questa anomalia, confermata da diversi avvocati monegaschi e francesi. Ma prima di arrivare alle fasi processuali è meritorio fissare delle premesse, importanti per capire come la storia nata dagli impiegati , opportunamente subornati, che chiesero lo stato d'insolvenza perché stranamente gli stipendi del mese di Marzo non furono pagati adducendo la banca una mia presunta firma irriconoscibile,  fosse di fatto organizzata e voluta, in ordine :
۰ Benché dal 14 Aprile i solerti "impiegati" avevano dato ogni elemento contabile dello studio al Garino, e si preparavano al saccheggio ed alla degradazione dello studio.
۰ Benché in "attivo", ampiamente dimostrato, il 21 Giugno 2001 il Tribunale di prima istanza dichiarava lo stato d'insolvenza, grazie al blocco di tutti i conti bancari, come fu asserito (falsamente) nella rogatoria a Roma che detenevano i  fondi relativi alla truffa perpetrata alla Banca di Roma e mai dimostrato e ne provato ! ma per il giudice Hullin scrivere ed asserire i falsi era una norma ormai consolidata,
۰ Benché ogni elemento contabile, amministrativo e documentale fosse a totale disposizione ed alla "luce del sole",
۰ Benché l'avv. Cohen P. avesse scritto il 24 maggio 2001 al liquidatore (syndic) Garino,  oltre a fornire tutti gli elementi dell'attivo, di cui non fu MAI tenuto conto , chiese di ridurre i costi del personale, la risposta confermava ampiamente i dubbi.۰ ۰
۰ Benché l'avv. Cohen P. il 6 Luglio del 2001 nell'appello all'assegnazione del 21 Giugno 2001, per la constatazione dello stato d'insolvenza chiarì ogni punto della storia e delle sue evoluzioni, oltre a dare tutti gli elementi contabili della gestione e spiegarne le motivazioni che tale procedura fosse infondata.
۰ Benché dalla pubblicazione del 13 Luglio 2001 della richiesta d'insinuazione al passivo per fornitori e terzi, concordasse di massima a quanto era nelle scritture contabili, e procedevano ad un sommario inventario senza aver nominato un "custode giudiziario" dalla data della nomina del 14 Aprile 2001, permettendo così lo sciacallaggio dello studio.
۰ Benché dopo reiterate richieste riuscivo ad ottenere un primo incontro con il Garino A. e l'avv. Bertozzi JM., dall'esame di alcuni dossier apparivano evidenti degli errori macroscopici, evidenziandoli e chiedendo la documentazione per disamina,
۰ Benché scrissi il 26 Novembre 2001 al Direttore dei Servizi Giudiziari di Monaco Davost. P., fui osteggiato a poter avere i mezzi per dimostrare la verità dei fatti, vedi documenti ed il computer portatile con gli elementi contabili, la risposta mi fu data oralmente in un corridoio da parte di terzi, omettendo di renderla per iscritto, per evitare una prova alla violazione del diritto alla difesa,
۰ Benché il 30 Novembre 2001 richiedevo, attraverso il mio legale, un incontro per chiarimenti, nessuna risposta.
A queste premesse, da sottolineare, che grazie all'opera subdola dell'istruttoria ed alle pressioni e prevaricazioni, di fatto tutti erano convinti dello stato d'insolvenza, ed il 17 Gennaio del 2002 arrivò la detta "assignation" (stato d'insolvenza), il liquidatore (syndic) Garino A. assistito dall'avv. Pasquier Ciulla C. mi convocò al Tribunale il  24 Gennaio 2002 ; senza aver avuto i mezzi per difendermi. Fu interessante leggerla per avere la conferma che non si era minimamente tenuto conto di alcun elemento probante, ma bensì solo sulla scorta di dichiarazioni per le quali non vi fu un contraddittorio ne tanto meno una ricerca di merito. Le somme esposte erano completamente avulse dal contesto contabile,a titolo d'esempio fu inserito nel passivo somme di non competenza, surrogazione di fatture e persino un tentativo di truffa. Predisposi la requisitoria difensiva, anche se privo dei mezzi, la stessa fu depositata in italiano, accettata dal Giudice Narmino, che la fece tradurre. Benché esaustiva in ogni punto, ritracciando compiutamente l'attività ed ogni movimento economico, restando il fatto del blocco economico perpetrato al quale il Garino scrisse al giudice Hullin ben quattro lettere senza ricevere mai risposta,  come pure non fu fatta alcuna attività per recuperare l'attivo di cui non se tenne conto minimamente (una perdita di circa 1,5m di franchi francesi), viste le premesse la sentenza era scontata. Ma questa volta, il diritto fu rispettato appieno, le mie note furono accettate quali conclusione e come pure la difesa fatta personalmente., alla data del 17 gennaio 2002 il passivo non era stato ancora definitivamente verificato ! e le cifre riportate erano completamente errate sia di forma che di competenza ; ma ovviamente non potevo provarlo documentalmente per l'impossibilità o meglio la "negazione" dei mezzi e documenti. Nel contesto della sentenza, veniva ben riportato la mia contestazione formale nello svolgimento della procedura, ma il chiedere una proposizione di concordato mi sembrò eccessiva, dopo aver "assassinato" economicamente l'attività e la famiglia, non si aveva nessuna possibilità a far fronte anche alle spese minime. Parimenti all'Appello del 30 Ottobre 2001, in una dissertazione che lasciò perplessi per i suoi contenuti, si confermava la sentenza del Tribunale di prima Istanza. Da questa sentenza iniziò il "calvario" dei rinvii, sino al 28 Novembre 2003 per confermare il passivo a 1.844.429,93 € , contro i 4.612.736,31 riportati nella sentenza, ma non era ancora finita la storia, vi erano ancora in corso le truffe del Castellino e del Di Fani ed altri errori che si risolsero solo il 18 Giugno 2006 !.

Capitolo IV.03