La lettura di tale sentenza, pone in essere delle considerazioni se la stessa sia in linea con dei dettami giuridici oppure preconfezionata sulla scorta di precise disposizioni al fine di arrivare comunque ad un colpevole ed una condanna, troppi elementi concordano con questa seconda soluzione, difatti l'esposizione delle varie omissioni, manipolazioni, errori e falso in atto pubblico, che sarà documentale, prima d'entrare nel merito punto per punto è bene fare una premessa sostanziale a questa prima fase di giudizio. Difatti appare in tutta la sua evidenza una mistificazione dei fatti basata su di un falso in atto pubblico, al quale sono aggiunte le omissioni volute e gli errori macroscopici del G.I. Hullin, le asserzioni del relatore sono senza alcun elemento probatorio, alcune totalmente false oltre agli errori documentali, in ordine :

- Il "falso in atto pubblico" del G.I. Hullin J.C. nella Rogatoria internazionale dell'11 Giugno 2001 a Roma, nella quale scriveva che "lo Iagher ha riconosciuto aver prestato i suoi servizi al nominato Testa M." smentito clamorosamente dai  due verbali d'interrogatorio del 14 Febbraio 2001 D26 e quello del 16 Maggio 2001 D79, dai quali dichiaravo testualmente: "di non conoscerlo affatto"; inoltre come confermato dai dipendenti dello studio rilevabile dai Processi Verbali D197, D198, D199 ; dalle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 391 bis e ter all'Avv. Mascia M. del Mangione R. e del Testa M.. Inoltre in sede d'interrogatorio D79 il G.I. Hullin J.C. con discutibile deontologia professionale chiede ai miei avvocati se sono difensori anche  del Testa M., l'Avv. Mascia M. risponde e fa trascrivere in maniera particolareggiata a tale insinuazione . Su questo punto appare evidente che la manipolazione era voluta, difatti sempre nella sentenza il Giudice Labbouz J.C. continuava a scrivere imperterrito :
- pag.16 terzo capoverso "dagli elementi del dossier si rileva in effetti che Iagher conosceva Testa" quali ? non esisteva alcuna prova documentale nel dossier !
- pag. 17 primo capoverso "è stato stabilito con certezza l'esistenza di una relazione" quale ? certezza data dallo scrivere e dire il FALSO in piena impunità.
- pag. 19 secondo capoverso "che in funzione di questi diversi elementi si è acquisita la convinzione" quali ? ; gli unici elementi certi sono che il Tiberti G. ometteva volutamente nella sua indagine di non aver trovato alcun riscontro di detto nominativo nello Studio, vedi agenda, appuntamenti, posizione fiduciaria e/o altro; oltre al florilegio di omissioni volute e di falsi ideologici dell'Hullin.
 
II° - Se dette convinzioni, del relatore, sono basate sulle dichiarazioni rese dalla Iotta J. e dalla Curti N. nei vari Processi Verbali, le stesse sono state confutate in sede dibattimentale, quanto mai indicativo, che in sede d'interrogatorio la Iotta J. smentiva la sua collaboratrice Curti N.(che come teste non si è mai presentata) di questa presunta conoscenza e/o presentazione, confermando una sua "presunzione", ritrattando quanto aveva dichiarato nel Processo Verbale del 16 Marzo 2001 D28, e non come scritto in sentenza : " Lei ha confermato che lo Iagher ed il Testa si conoscevano".
Ovviamente senza un verbale stenografato il tutto era lasciato al libero arbitrio. Inoltre appariva evidente l'omettere le varie contraddizioni ed errori da parte della Iotta J., difatti dal processo verbale D72 e dai documenti societari il conto corrente era stato aperto il 30 Novembre 1998 e non il 2 Dicembre 1998 (basta vedere la lettera ed i cartoncino delle firme forse un errore di comodo?), e comunicato come proprietario legittimo unicamente il Mangione R., l'operazione concordata per bordereaux di cassa di trasferimento delle somme dal conto della DAISY Ltd ai conti del Mangione R., le ricevute con il biglietto d'accompagnamento citavano testualmente : Operazione DAISY/Mangione, a firma dell'impiegata Karine F.; elemento volutamente omesso, inoltre nel processo verbale D72 la Iotta J. dichiarava che il Mangione R. non era un cliente d'interesse economico per la banca!, disaminando la documentazione bancaria dollari ed euro , lo stesso  in data 4 Gennaio 1999 costituisce un deposito a termine per 510.000 $, il 13 Gennaio acquista obbligazioni per 118.725,30 e 114.035,57 $, decisamente da far riflettere.

III° - Ulteriore elemento portante è che dalla prima indagine condotta il G.I. Richet P. Del Tribunale di Monaco che apriva l’istruttoria e conferiva le indagini all’Ispettore di  Polizia Van de Corput A. Dall’esame dei Processi Verbali, si desume che l’I.P. Van de Corput A. aveva rilevato le precise responsabilità nella truffa perpetrata alla Banca di Roma, difatti alle richieste formali effettuate in data 11 Ottobre 2000 fatte al Credit Foncier de Monaco, nella risposta D19,si rilevano degli errori ed omissioni. Dall’esame documentale probatorio, emerge che il 18 Gennaio 1999 la Banca di Roma avvisava telefonicamente il Credit Foncier de Monaco della truffa subita , confermandolo a mezzo raccomandata, il Credit Foncier de Monaco in data 18 Gennaio 1999, benché a conoscenza del fatto delittuoso, versava per contanti oltre il 50% dell’importo, stante alla dichiarazione di un magistrato che in caso di carenze del C.P.P. monegasco avrebbe implementato con quello francese, evidente l'omissione dell’art.434-1 che recita : “Chiunque avesse conoscenza di un crimine ed é ancora possibile di prevenire o limitare gli effetti..omissis” é penalmente perseguibile, ma non in questo caso, la banca benché a conoscenza di tale crimine, preavvisata telefonicamente e per iscritto dalla Banca di Roma che aveva scoperto tale truffa, non ha fatto alcuna azione per prevenire e limitare gli effetti ne tanto meno dichiararlo, alla richiesta formale dell’Ispettore di Polizia Van de Corput A.

IV° - Inoltre al fatto principale degli annessi sull'attività svolta dallo studio, che sulla base di risibili investigazioni, il relatore ne continua la falsa riga, dimostrando senza ombra di dubbio la non lettura della documentazione, difatti :
- Il Clemente A., cliente dello studio presentato dal Grosoli F. funzionario della H.S.BC., al quale era stata costituita la YAGO ltd, lo stesso avendo la sua clientela presso la Banca del Gottardo, aveva i propri conti presso la stessa, e non per presentazione dello Studio come "erroneamente " dichiarato dal Lanza G. (D1 e D2).
- Il Lanza G. (D209), sempre "erroneamente",dichiarava la relazione tra la Pace Enterprise Ltd due conti correnti cifrati TICE e RONE dei Sigg.ri Iavarone S. e Vortice C., dalla lettura degli atti appariva in tutta evidenza che non erano clienti dello Studio e non vi era alcun rapporto, tant'è che erano gestiti dal Sig. Frappi Poldini F. e Pastor G., una nota di colore : il solerte funzionario Lanza G. non aveva la stessa premura a fare la dichiarazione al SICCFIN visto quanto da lui dichiarato nel processo Verbale D174, ma ancor più esilarante nell'Ordonnace del 10/09/2001 il G.I. Hullin J.C. scriveva che avevo chiuso tale conto 48 ore dopo il mio arresto ! un vero e proprio falso.
- Veniva rilevato che presso la Banca del Gottardo avevo la procura per 17 società di diritto inglese, irlandese ect. (D7), senza alcun elemento di prova ma solo su pura illazione le società venivano definite con un "oggetto sociale fittizio", dimostrando di non aver neppure lontanamente conoscenza della gestione di società estere, bilanci e loro fiscalità, sommariamente definiva le stesse : un meccanismo per il "riciclaggio"; quindi per il Tiberti G. lo gestire dei Gruppi Sportivi di Ciclismo Professionistico, diritti d'immagine di noti personaggi del cinema, società marittime e commerciali, società immobiliari ect. non era un attività economica ! nemmeno il riportare l'esatta denominazione sociale leggendola dall'atto costitutivo, ma in compenso citava solo il nome di imprenditori sconosciuti, omettendo quelli "conosciuti"! era evidente che non aveva minimamente letto la documentazione a disposizione negli archivi dello Studio, senza alcuna omissione e tutto alla luce del sole ! ovviamente la pianificazione fiscale gli era del tutto sconosciuta.

Dopo queste premesse, che danno già chiaro il disegno di un ordito predeterminato, dei vari errori macroscopici, gli stessi danno il dubbio della non lettura della documentazione se non in maniera superficiale e non cognitiva, stravolgendo profondamente la verità tanto fattuale che documentale, i vari asserti che lasciano quanto mai perplessi nella loro stesura, in ordine :

Pag. 5.3 I versamenti effettuati alla Banca del Gottardo, erano stati sempre giustificati tanto nell'origine che nell'attività, inoltre tutta la documentazione amministrativa e contrattuale era a disposizione negli archivi, tale difformità o meglio manipolazione della verità documentale si riscontra nei vari Processi Verbali del Tiberti G., i quali dimostrano inequivocabilmente una volontà perversa alla mistificazione e non per ultimo l'ignoranza della materia trattata.
Pag. 7.2 Le somme versate alla Banca del Gottardo, consegnate in contanti dal Sig: Mangione R. per 1.600.000 $, al fine di giustificarne la provenienza, furono esibite le ricevute di prelevamento dal Credit Foncier de Monaco, della Compagnie Monegasque de Banque e della Banque Monegasque de Gestion, di quest'ultime due la più totale omissione sia nelle indagini che nel processo, da dette ricevute si rilevava che il titolare del conto era il Magione R. e non vi era alcun legamento con il Testa M., che era un perfetto sconosciuto. Mentre le ricevute delle altre due banche era un conto "cifrato".
Pag. 8.2 Non vi era nessuna domanda espressa fatta alla Iotta J. di far apparire un prelevamento di cassa, bensì evitare il costo del bonifico.
Pag. 10.4 Citava la Rogatoria Internazionale fatta a Roma dal G.I. Hullin J.C. D269 e D270 di sole 24 pagine (scoprimmo poi che erano oltre 1.400 pagine !).
Pag. 10.5 Citava senza remore che l'inchiesta fosse stata eseguita molto dettagliatamente, ciò dimostra solo una profonda malafede.
Pag. 11.1 "a sapere la messa a disposizione di una società monegasca" ; benchè in possesso di tutta la documentazione societaria della DAISY Ltd, dal quale si evinceva che la stessa era di diritto delle Isle of Man, costituita il 6 Gennaio 1998, legittimo titolare a mezzo trust il Mangione R., e non monegasca costituita il 6 Dicembre 1998; un errore in tutta la sua evidenza.
Pag. 11.2 "E non l'Ambasciata d'Egitto come indicato per errore dalla Pedretti" ; un evidente errore di non lettura della rogatoria o sua differente interpretazione, dalla lettura dei verbali di Polizia Giudiziaria italiana nel procedimento penale n. 292223/99 R.G. PM e n. 20668/99, la stessa  aveva dichiarato di aver fatto un test di trasferimento all'Ambasciata d'Egitto e non per errore.
Pag. 12.5 Ancora una volta la non lettura degli atti, il W.M.O. ente delle Nazioni Unite e cliente del Banco di Roma, viene definito una falsa impresa !
Pag. 14.1,2 e 3 Dei "borderaux di cassa" debitamente titolati e firmati su disposizioni del Mangione R. venivano definiti "falsamente titolati" senza alcuna spiegazione plausibile
Pag. 14.4 Dalla documentazione bancaria s'evince che il conto è stato aperto il 30 Novembre e non il 2 Dicembre 1998.
Pag. 14.6 Le somme provenivano dal Credit Foncier de Monaco e della Compagnie Monégasque de Banque, come provato con le ricevute di prelievo per contanti del Mangione R.
Pag. 15.1 L'avere una procura su di un conto corrente legittimerebbe di averle a disposizione, quando esiste un reale titolare!
Pag. 15.5 e 6  Benché precisato e dichiarato più volte che i Processi Verbali non corrispondevano alle dichiarazioni fatte, proseguiva imperterrito.
Pag. 16.2 e 3 La volontà a non ammettere la verità è eclatante, voler comunque addurre la conoscenza del Testa M., smentita con prove alla mano.
Pag. 16.4, 5 e 17.1 Ovviamente non avendo la stenografia del processo, in pieno arbitrio riporta quello più conveniente, difatti dall'interrogatorio della Iotta J. che smentiva la Curti N. di questa presunta conoscenza che lei solo presumeva, riportava il contrario.
Pag. 17.3 e 4 La personalità del Mangione R. viene resa di "dubbia moralità" stante una dichiarazione a firma autenticata del Rag. Magnarelli F., suo commercialista in Roma, e del suo Casellario Giudiziale senza alcuna menzione, con una espressione di pura enantiodromia il relatore che benché lo stesso a due processi verbali redatti dall'Autorità Giudiziaria, due dichiarazioni rese all'avv. Piano P. a Milano ed all'Avv. Mascia M. a Roma, non gli consentiva di ritenere verosimili tali dichiarazioni  tenuto conto della personalità del Mangione ? ; per questo fatto in particolare scoprimmo poi il perché, in un processo verbale il Tiberti G. aveva perpetrato un "falso in atto pubblico" relativo ad una informativa della D.I.A., la quale dichiarava che il Mangione non risultava nulla, lo stesso riportava testualmente : "persona conosciuta sfavorevolmente dalla Polizia".  Non solo ciò ma il relatore continua imperterrito a sostenere che tali dichiarazioni erano mirate ad un tentativo di mettere fuori causa un "complice" ! sempre sulla scorta delle dichiarazioni della Curti N. ampiamente smentite dai fatti e dalle prove e non per ultimo dalla Iotta J.; personaggio questa Curti N. che fu abilmente sottratto alla possibilità di un contraddittorio.
Pag. 18.1 Come alla pag. 15.5 e 6 non teneva in alcun conto delle dichiarazioni rese ritenendole superflue.
Pag. 18.3 Siamo al risibile, scrivere se il W.M.O. esiste realmente , ovviamente non hanno letto la documentazione della rogatoria se non in maniera superficiale e solo quello di comodo.
Pag. 18.4 e 5 La cronologia delle operazioni, sulla base della documentazione societaria e bancaria, errata nella sua storicità difatti dall'apertura del conto corrente bancario in data 30 Novembre 1998 e non 2 Dicembre 1998, la fattura di commissioni era datata il 1 Dicembre 1998.
 
L'Apoteosi è nell'asserto di pag. 19, "In funzione dei diversi elementi acquisiti è la convinzione del Tribunale", quindi gli errori, le manipolazioni, le omissioni ed i vari falsi : tutto avallato.
 
Ormai era chiaro questa sentenza di comodo era redatta sul preciso scopo di "creare" un colpevole quale capro espiatorio,  omettendo e manipolando ogni elemento al fine di coprire le precise responsabilità di chi sapeva ed aveva taciuto, non solo ma ne aveva continuato la gestione.