La lettura di tale sentenza,
pone in essere delle considerazioni se la stessa sia in linea con dei dettami
giuridici oppure preconfezionata sulla scorta di precise disposizioni al fine di
arrivare comunque ad un colpevole ed una condanna, troppi elementi concordano
con questa seconda soluzione, difatti l'esposizione delle varie
omissioni,
manipolazioni, errori e falso in atto pubblico, che sarà documentale, prima
d'entrare nel merito punto per punto è bene fare una premessa sostanziale a
questa prima fase di giudizio. Difatti appare in tutta la sua evidenza una
mistificazione dei fatti basata su di un falso in atto pubblico,
al quale sono aggiunte le omissioni volute e gli errori macroscopici del G.I. Hullin, le asserzioni del relatore
sono senza alcun elemento probatorio, alcune totalmente false oltre agli
errori documentali,
in ordine :
- I° - Il
"falso
in atto pubblico" del G.I. Hullin J.C. nella Rogatoria internazionale
dell'11 Giugno 2001 a Roma, nella quale scriveva che "lo Iagher ha
riconosciuto aver prestato i suoi servizi al nominato Testa M."
smentito
clamorosamente dai due verbali d'interrogatorio del 14 Febbraio 2001 D26 e
quello del 16 Maggio 2001 D79, dai quali dichiaravo testualmente: "di
non conoscerlo affatto"; inoltre come confermato dai dipendenti
dello studio rilevabile dai Processi Verbali D197, D198, D199 ; dalle dichiarazioni rese
ai sensi dell'art. 391 bis e ter all'Avv. Mascia M. del Mangione R. e del Testa
M.. Inoltre in sede d'interrogatorio D79 il G.I. Hullin J.C. con discutibile
deontologia professionale chiede ai miei avvocati se sono difensori anche
del Testa M., l'Avv. Mascia M. risponde e fa trascrivere in maniera
particolareggiata a tale insinuazione . Su questo punto appare evidente che la
manipolazione era voluta, difatti sempre nella sentenza il Giudice Labbouz J.C.
continuava a scrivere imperterrito :
- - pag.16 terzo capoverso "dagli
elementi del dossier si rileva in effetti che Iagher conosceva Testa"
quali ?
non esisteva alcuna prova documentale nel dossier !
- -
pag. 17 primo capoverso "è stato stabilito con certezza l'esistenza di una
relazione"
quale ?
certezza data dallo scrivere e dire il FALSO in piena impunità.
- - pag. 19
secondo capoverso "che in funzione di questi diversi elementi si è
acquisita la convinzione"
quali ?
; gli unici elementi certi sono
che il Tiberti G. ometteva
volutamente nella sua indagine di non aver trovato alcun riscontro di detto
nominativo nello Studio, vedi agenda, appuntamenti, posizione fiduciaria e/o
altro; oltre al florilegio di omissioni volute e di falsi ideologici dell'Hullin.
-
- II° - Se dette
convinzioni, del relatore, sono basate sulle dichiarazioni rese dalla Iotta J. e
dalla Curti N. nei vari Processi Verbali, le stesse sono state confutate in sede
dibattimentale, quanto mai indicativo, che in sede d'interrogatorio la Iotta J.
smentiva la sua collaboratrice Curti N.(che come teste non si è
mai
presentata) di questa presunta conoscenza e/o presentazione, confermando una sua
"presunzione", ritrattando quanto aveva dichiarato nel Processo Verbale
del 16 Marzo 2001 D28, e non come scritto in sentenza : " Lei ha
confermato che lo Iagher ed il Testa si conoscevano".
- Ovviamente senza un verbale stenografato il tutto era lasciato al libero arbitrio.
Inoltre appariva evidente l'omettere le varie contraddizioni ed errori da parte
della Iotta J., difatti dal processo verbale D72 e dai documenti societari il
conto corrente era stato aperto il 30 Novembre 1998 e
non
il 2 Dicembre 1998
(basta vedere la lettera ed i cartoncino delle firme forse un errore
di comodo?), e comunicato come proprietario legittimo unicamente il
Mangione R., l'operazione concordata per bordereaux di cassa di trasferimento
delle somme dal conto della DAISY Ltd ai conti del Mangione R., le ricevute con
il biglietto d'accompagnamento citavano testualmente : Operazione DAISY/Mangione,
a firma dell'impiegata Karine F.;
elemento volutamente omesso,
inoltre nel processo verbale D72 la Iotta J. dichiarava che il Mangione R. non
era un cliente d'interesse economico per la banca!, disaminando la
documentazione bancaria dollari
ed euro
, lo stesso in data 4 Gennaio 1999 costituisce un
deposito a termine per 510.000 $, il 13 Gennaio acquista obbligazioni per
118.725,30 e 114.035,57 $, decisamente da far riflettere.
III° - Ulteriore elemento
portante è che dalla prima indagine condotta il G.I. Richet P. Del Tribunale di Monaco
che apriva l’istruttoria e conferiva
le indagini all’Ispettore di Polizia Van de Corput A. Dall’esame dei
Processi Verbali, si desume che l’I.P. Van de Corput A. aveva rilevato le
precise responsabilità nella truffa perpetrata alla Banca di Roma, difatti
alle richieste formali effettuate in data 11 Ottobre 2000
fatte al Credit Foncier de Monaco, nella risposta D19,si rilevano degli
errori ed omissioni. Dall’esame
documentale probatorio, emerge che il 18 Gennaio 1999 la Banca di Roma
avvisava telefonicamente il Credit Foncier de Monaco della truffa subita ,
confermandolo a mezzo raccomandata, il Credit Foncier de Monaco in data 18 Gennaio 1999, benché a conoscenza del fatto
delittuoso, versava per contanti oltre il 50% dell’importo,
stante alla dichiarazione di un magistrato che in caso di carenze del C.P.P.
monegasco avrebbe implementato con quello francese, evidente l'omissione
dell’art.434-1 che
recita : “Chiunque avesse conoscenza di un crimine ed é ancora possibile di
prevenire o limitare gli effetti..omissis” é penalmente perseguibile, ma non
in questo caso, la banca benché a conoscenza di tale crimine, preavvisata
telefonicamente e per iscritto dalla Banca di Roma che aveva scoperto tale
truffa, non ha fatto alcuna azione per prevenire e limitare gli effetti ne
tanto meno dichiararlo, alla richiesta formale dell’Ispettore di Polizia Van de Corput A.
- IV° - Inoltre al fatto principale
degli annessi sull'attività svolta dallo studio, che sulla base di risibili
investigazioni, il relatore ne continua la falsa riga,
dimostrando senza
ombra di dubbio la non lettura della documentazione, difatti :
- - Il Clemente A., cliente dello studio
presentato dal Grosoli F. funzionario della H.S.BC., al quale era stata
costituita la YAGO ltd, lo stesso avendo la sua clientela presso la Banca
del Gottardo, aveva i propri conti presso la stessa, e non per presentazione
dello Studio come "erroneamente
" dichiarato dal Lanza G. (D1 e D2).
- - Il Lanza G. (D209), sempre "erroneamente",dichiarava la relazione tra la Pace Enterprise Ltd due conti correnti
cifrati TICE e RONE dei Sigg.ri Iavarone S. e Vortice C., dalla lettura
degli atti appariva in tutta evidenza che non erano clienti dello Studio e
non vi era alcun rapporto, tant'è che erano gestiti dal Sig. Frappi Poldini
F. e Pastor G., una nota di colore : il solerte funzionario Lanza G. non
aveva la stessa premura a fare la dichiarazione al SICCFIN visto quanto da
lui dichiarato nel processo Verbale D174, ma ancor più esilarante
nell'Ordonnace del 10/09/2001 il G.I. Hullin J.C. scriveva che avevo chiuso
tale conto 48 ore dopo il mio arresto ! un vero e proprio falso.
- - Veniva rilevato che presso la Banca del
Gottardo avevo la procura per 17 società di diritto inglese, irlandese ect.
(D7), senza alcun elemento di prova ma solo su pura illazione le società
venivano definite con un "oggetto sociale fittizio",
dimostrando di non aver neppure lontanamente conoscenza della gestione di
società estere, bilanci e loro fiscalità, sommariamente definiva le stesse :
un meccanismo per il "riciclaggio"; quindi per il Tiberti G. lo gestire dei
Gruppi Sportivi di Ciclismo Professionistico, diritti d'immagine di noti
personaggi del cinema, società marittime e commerciali, società immobiliari ect. non era un
attività economica ! nemmeno il riportare l'esatta denominazione
sociale leggendola dall'atto costitutivo, ma in compenso citava solo il nome
di imprenditori sconosciuti, omettendo quelli "conosciuti"! era evidente che
non
aveva minimamente letto la documentazione a disposizione negli archivi dello
Studio, senza alcuna omissione e tutto alla luce del sole
!
ovviamente la pianificazione fiscale gli era del tutto sconosciuta.
Dopo queste premesse, che danno
già chiaro il disegno di un ordito predeterminato, dei vari errori macroscopici,
gli stessi danno il dubbio della non lettura della documentazione se non in
maniera superficiale e non cognitiva, stravolgendo profondamente la verità tanto
fattuale che documentale, i vari asserti che lasciano quanto mai perplessi nella
loro stesura, in ordine :
- Pag. 5.3 I versamenti effettuati
alla Banca del Gottardo, erano stati sempre giustificati tanto nell'origine
che nell'attività, inoltre tutta la documentazione amministrativa e
contrattuale era a disposizione negli archivi, tale difformità o meglio
manipolazione della verità documentale si riscontra nei vari Processi
Verbali del Tiberti G., i quali dimostrano inequivocabilmente una volontà
perversa alla mistificazione e non per ultimo l'ignoranza della materia
trattata.
- Pag. 7.2 Le somme versate alla Banca
del Gottardo, consegnate in contanti dal Sig: Mangione R. per 1.600.000 $,
al fine di giustificarne la provenienza, furono esibite le ricevute di
prelevamento dal Credit Foncier de Monaco, della Compagnie Monegasque de
Banque e della Banque Monegasque de Gestion, di quest'ultime due la più totale omissione
sia nelle indagini che nel
processo, da dette ricevute si rilevava che il titolare del conto
era il Magione R. e non vi era alcun legamento con il Testa M., che
era un perfetto sconosciuto. Mentre le ricevute delle altre due
banche era un conto "cifrato".
- Pag. 8.2 Non vi era nessuna domanda
espressa fatta alla Iotta J. di far apparire un prelevamento di cassa, bensì
evitare il costo del bonifico.
- Pag. 10.4 Citava la Rogatoria Internazionale fatta a Roma dal G.I. Hullin J.C.
D269 e D270 di sole 24 pagine (scoprimmo poi che erano oltre 1.400
pagine !).
- Pag. 10.5 Citava senza remore che l'inchiesta fosse stata eseguita molto
dettagliatamente, ciò dimostra solo una profonda malafede.
- Pag. 11.1 "a sapere la messa a
disposizione di una società monegasca"
; benchè in possesso di tutta
la documentazione societaria della DAISY Ltd, dal quale si evinceva che la
stessa era di diritto delle Isle of Man, costituita il 6 Gennaio 1998,
legittimo titolare a mezzo trust il Mangione R., e
non monegasca
costituita il 6 Dicembre 1998;
un errore in tutta la sua evidenza.
- Pag. 11.2 "E non l'Ambasciata
d'Egitto come indicato per errore dalla Pedretti" ; un evidente
errore di
non lettura della rogatoria o sua differente
interpretazione, dalla lettura dei verbali di Polizia Giudiziaria italiana
nel procedimento penale n. 292223/99 R.G. PM e n. 20668/99, la stessa
aveva dichiarato di aver fatto un test di trasferimento all'Ambasciata
d'Egitto e non per errore.
- Pag. 12.5 Ancora una volta la
non lettura degli
atti, il W.M.O. ente delle Nazioni Unite e cliente del
Banco di Roma, viene definito una falsa impresa !
- Pag. 14.1,2 e 3 Dei "borderaux
di cassa" debitamente titolati e firmati su
disposizioni del Mangione R. venivano definiti "falsamente titolati"
senza alcuna spiegazione plausibile
- Pag. 14.4
Dalla documentazione bancaria s'evince che il conto è stato aperto il 30
Novembre e
non il 2 Dicembre 1998.
- Pag. 14.6 Le somme provenivano dal Credit Foncier de Monaco e della Compagnie
Monégasque de Banque, come provato con le ricevute di prelievo per contanti del
Mangione R.
- Pag. 15.1 L'avere una procura su di un conto corrente
legittimerebbe di averle a
disposizione, quando esiste un reale titolare!
- Pag. 15.5 e 6 Benché
precisato e dichiarato più volte che i Processi Verbali non corrispondevano
alle dichiarazioni fatte, proseguiva imperterrito.
- Pag. 16.2
e 3 La volontà a non ammettere la verità è eclatante, voler comunque
addurre la conoscenza del Testa M., smentita con prove alla mano.
- Pag. 16.4, 5 e 17.1 Ovviamente
non
avendo la stenografia del processo, in pieno arbitrio riporta quello più
conveniente, difatti dall'interrogatorio della Iotta J. che smentiva la
Curti N. di questa presunta conoscenza che lei solo presumeva, riportava il
contrario.
- Pag. 17.3
e 4
La personalità del Mangione R. viene
resa di "dubbia moralità" stante una dichiarazione a firma autenticata del Rag. Magnarelli F., suo commercialista in Roma, e del suo Casellario
Giudiziale senza alcuna menzione, con una espressione di pura enantiodromia
il relatore che benché lo stesso a due processi verbali redatti
dall'Autorità Giudiziaria, due dichiarazioni rese all'avv. Piano P. a Milano
ed all'Avv. Mascia M. a Roma, non gli consentiva di ritenere verosimili tali
dichiarazioni tenuto conto della personalità del Mangione ? ;
per questo fatto in particolare scoprimmo poi il perché, in un processo
verbale il Tiberti G. aveva perpetrato un "falso in atto pubblico"
relativo ad una informativa della D.I.A., la quale dichiarava che il
Mangione non risultava nulla, lo stesso riportava testualmente : "persona
conosciuta sfavorevolmente dalla Polizia". Non solo ciò ma il relatore
continua imperterrito a sostenere che tali dichiarazioni erano mirate ad un
tentativo di mettere fuori causa un "complice" ! sempre sulla scorta delle
dichiarazioni della Curti N. ampiamente smentite dai fatti e dalle prove e
non per ultimo dalla Iotta J.; personaggio questa Curti N. che fu abilmente
sottratto alla possibilità di un contraddittorio.
- Pag. 18.1 Come alla pag. 15.5 e 6 non teneva in alcun conto delle dichiarazioni
rese ritenendole superflue.
- Pag. 18.3
Siamo al
risibile, scrivere se il W.M.O. esiste realmente
,
ovviamente non hanno letto la documentazione della rogatoria se non in
maniera superficiale e solo quello di comodo.
- Pag. 18.4
e 5
La cronologia delle operazioni,
sulla base della documentazione societaria e bancaria, errata nella sua
storicità difatti dall'apertura del conto corrente bancario in data 30
Novembre 1998 e non 2 Dicembre 1998, la fattura di commissioni era datata il
1 Dicembre 1998.
-
- L'Apoteosi è nell'asserto di pag. 19,
"In funzione dei diversi elementi acquisiti è la convinzione del
Tribunale", quindi gli errori, le manipolazioni, le omissioni ed i
vari falsi :
tutto avallato.
-
- Ormai era chiaro
questa sentenza di
comodo era redatta sul preciso scopo di "creare" un
colpevole quale capro espiatorio, omettendo e manipolando ogni elemento
al fine di coprire le precise responsabilità di chi sapeva ed aveva taciuto,
non solo ma ne aveva continuato la gestione.
-