- Nella stesura della requisitoria, nella prima
presentazione di 23 pagine, quella integrativa di 8 pagine e la memoria di
77 pagine, si focalizzarono i punti salienti della sentenza di I° grado
per entrare nel merito dei fatti e della procedura :
- 1 - nei fatti e
procedure : nel premettere le varie
omissioni e manipolazioni dei Processi Verbali redatti dal Tiberti, si fece
notare in maniera sostanziale la parcellizzazione della Rogatoria Internazionale
versata in atti; si ribadì ulteriormente della totale non conoscenza del Testa
M. come provato "documentalmente"; 2 - la qualificazione penale
: nel merito si
fece notare che la procedura italiana era allo stato preliminare, quindi
l'asserto di colpevolezza era carente della sostantività giudiziariamente
constatabile, ed a al riguardo citò ben sei precedenti in materia
come giurisprudenza francese consolidata. Ciò per dare una linearità alla
procedura che aveva disatteso il principio di constatare sul piano fattuale
l'esistenza di una azione qualificata crimine e/o delitto.
- 2.a la truffa :
Sottolineando la sorpresa di vedere in atti solo 24 pagine della rogatoria
contro le oltre 1.400 pagine, quindi una carenza sostanziale e formale
degli elementi per definire i fatti quindi apparentemente l'inchiesta non
è stata diligente. Inoltre le varie omissioni e distorsioni riportate
nella sentenza sulla base di queste "24 pagine" vedi : l'asserto
della Pedretti. W.M.O. ect
- 2.b ricettazione della truffa :
Stante il fatto della carenza documentale la sentenza di I° grado,
anticipava "motu proprio" la qualificazione penale e sopratutto che
non si poteva non ignorare l'origine dei fondi, dentro questa prospettiva
gli elementi fattuali furono evidenziati uno per uno allegando a sostegno
la documentazione. Ribadendo la non conoscenza del Testa. M. oltre a la
sua totale assenza tanto dalla documentazione dello studio che nel
rapporto bancario, e dalle dichiarazioni rese da differenti testimoni.
Oltre alla dichiarazione resa al G.I. Sereni A. dal Mangione R.;
evidenziando che era quanto mai curioso che dette dichiarazioni ed altre
fossero "volutamente omesse" nel precedente giudizio. Inoltre una disamina
approfondita dei Processi Verbali redatti dal Tiberti G., rilevanti delle
anomalie ed una sigla apocrifa, e la trascrizione dell'informativa D.I.A.
sul Mangione R. riportata nel suo esatto contrario, un vero e
proprio falso in atto pubblico. Veniva definita la personalità economica e
personale del Mangione in base alla dichiarazione resa dal Rag. Magnarelli
F. oltre al certificato penale che risultava senza alcun carico. Si
ripercorrevano passo passo tutti i vari errori della sentenza dimostrando
la realtà dei fatti con la documentazione, dimostrando esaustivamente che
questa operazione di ricettazione era contraria ad ogni logica economica.
- Nella requisitoria integrativa, nel
riportare, al I° punto dei fatti e procedure, un sunto delle varie
motivazioni, nel II° punto relativo all'udienza della Corte d'Appello, si
sottolineava l'importanza dei testi convocati quali la Curti N. ed Il
Tiberti G.. La prima viste le incongruenze rese dalle sue dichiarazioni e
smentite dalla Iotta J., tali da far dubitare della sua qualità di
testimone, mentre per il secondo vista la disonestà intellettuale ed i
falsi perpetrati nei Processi Verbali di dare ampie spiegazioni del suo
operato che ha manipolato profondamente la procedura; inoltre si ribadiva
che già dalla prima inchiesta eseguita dal Van de Corput A. si evinceva la
mia estraneità come pure dagli atti della procedura in corso a Roma.
Concludendo si sottolinea la testimonianza del Lanza S. della Banca del
Gottardo, relativa alla sua solerzia nell'effettuare la denuncia al
SICCFIN per operazioni lecite, mentre stranamente omessa per la PACE
Enterprises Ltd in base al Processo Verbale D209 redatto dal Tiberti G.,
oltre che tali conti non erano da me gestiti come risultava dalla
documentazione bancaria, ma dal Frappi Poldini F. e Pastor G. vedi D209 e
D 174, un ulteriore falso.
- Nella memoria difensiva, analizzando le
accuse e difese, si portavano delle considerazioni documentate
sui falsi, manipolazioni e convinzioni basate sulle supposizioni; elementi
di difformità, verità non citate per occultare prove e responsabilità,
oltre ad un grafico illustrativo delle varie operazioni ed i suoi
personaggi in base alla documentazione della rogatoria e bancarie.