Nella stesura della requisitoria, nella prima presentazione di 23 pagine, quella integrativa di 8 pagine e la memoria di  77 pagine,  si focalizzarono i punti salienti della sentenza di I° grado per entrare nel merito dei fatti e della procedura :
1 - nei fatti e procedure : nel premettere le varie omissioni e manipolazioni dei Processi Verbali redatti dal Tiberti, si fece notare in maniera sostanziale la parcellizzazione della Rogatoria Internazionale versata in atti; si ribadì ulteriormente della totale non conoscenza del Testa M. come provato "documentalmente"; 2 - la qualificazione penale : nel merito si fece notare che la procedura italiana era allo stato preliminare, quindi l'asserto di colpevolezza era carente della sostantività giudiziariamente constatabile, ed a al riguardo citò ben sei precedenti in materia come giurisprudenza francese consolidata. Ciò per dare una linearità alla procedura che aveva disatteso il principio di constatare sul piano fattuale l'esistenza di una azione qualificata crimine e/o delitto.
2.a la truffa : Sottolineando la sorpresa di vedere in atti solo 24 pagine della rogatoria contro le oltre 1.400 pagine, quindi una carenza sostanziale e formale degli elementi per definire i fatti quindi apparentemente l'inchiesta non è stata diligente. Inoltre le varie omissioni e distorsioni riportate nella sentenza sulla base di queste "24 pagine" vedi  : l'asserto della Pedretti. W.M.O. ect
2.b ricettazione della truffa : Stante il fatto della carenza documentale la sentenza di I° grado, anticipava "motu proprio"  la qualificazione penale e sopratutto che non si poteva non ignorare l'origine dei fondi, dentro questa prospettiva gli elementi fattuali furono evidenziati uno per uno allegando a sostegno la documentazione. Ribadendo la non conoscenza del Testa. M. oltre a la sua totale assenza tanto dalla documentazione dello studio che nel rapporto bancario, e dalle dichiarazioni rese da differenti testimoni. Oltre alla dichiarazione resa al G.I. Sereni A. dal Mangione R.; evidenziando che era quanto mai curioso che dette dichiarazioni ed altre fossero "volutamente omesse" nel precedente giudizio. Inoltre una disamina approfondita dei Processi Verbali redatti dal Tiberti G., rilevanti delle anomalie ed una sigla apocrifa, e la trascrizione dell'informativa D.I.A. sul Mangione R. riportata nel suo esatto contrario, un  vero e proprio falso in atto pubblico. Veniva definita la personalità economica e personale del Mangione in base alla dichiarazione resa dal Rag. Magnarelli F. oltre al certificato penale che risultava senza alcun carico. Si ripercorrevano passo passo tutti i vari errori della sentenza dimostrando la realtà dei fatti con la documentazione, dimostrando esaustivamente che questa operazione di ricettazione era contraria ad ogni logica economica.
Nella requisitoria integrativa, nel riportare, al I° punto dei fatti e procedure, un sunto delle varie motivazioni, nel II° punto relativo all'udienza della Corte d'Appello, si sottolineava l'importanza dei testi convocati quali la Curti N. ed Il Tiberti G.. La prima viste le incongruenze rese dalle sue dichiarazioni e smentite dalla Iotta J., tali da far dubitare della sua qualità di testimone, mentre per il secondo vista la disonestà intellettuale ed i falsi perpetrati nei Processi Verbali di dare ampie spiegazioni del suo operato che ha manipolato profondamente la procedura; inoltre si ribadiva che già dalla prima inchiesta eseguita dal Van de Corput A. si evinceva la mia estraneità come pure dagli atti della procedura in corso a Roma. Concludendo si sottolinea la testimonianza del Lanza S. della Banca del Gottardo, relativa alla sua solerzia nell'effettuare la denuncia al SICCFIN per operazioni lecite, mentre stranamente omessa per la PACE Enterprises Ltd in base al Processo Verbale D209 redatto dal Tiberti G., oltre che tali conti non erano da me gestiti come risultava dalla documentazione bancaria, ma dal Frappi Poldini F. e Pastor G. vedi D209 e D 174, un ulteriore falso
Nella memoria difensiva, analizzando le accuse e difese, si portavano delle considerazioni documentate sui falsi, manipolazioni e convinzioni basate sulle supposizioni; elementi di difformità, verità non citate per occultare prove e responsabilità, oltre ad un grafico illustrativo delle varie operazioni ed i suoi personaggi in base alla documentazione della rogatoria e bancarie.