- Il 26 Settembre 2002 venne redatta la
sentenza dell'Appello di 34 pagine, nelle prime 13 pagine
riprende
pedissequamente gli errori, le omissioni e le manipolazioni della sentenza
di I° grado, a metà della tredicesima riprende le conclusioni presentate a
difesa sintetizzandole in tre pagine ! poi alla fine della pagina 20 sino a
metà della pagina 28, cambiando lo stile ma rimanendo la stessa forma, le
stesse affermazioni e motivazioni della sentenza di I° grado. Quanto mai
aderente la battuta che l'udienza fu un dialogo tra sordi. Senza alcuna
remora seguendo uno spartito preordinato e preorganizzato ripeteva pari pari
gli stessi errori, le stesse omissioni e manipolazioni e non per ultimo
avallava "consapevole" i falsi in atto pubblico ed ideologici
del G.I. Hullin JC. e dell'Ispettore di Polizia Tiberti G. A questo
punto i dubbi divenivano certezze si era ad una manifesta "denegata
justitia". E' illuminante leggere dei passi di questa sentenza per
renderci conto della discrasia tra verità e falso.
- Istruttivo leggere la premessa sul diritto
monegasco, che la ricettazione anche se commessa all'estero, è punibile a
Monaco, anche se l'autore del delitto primario quale furto, truffa ect non è
stato ancora condannato, comunque a condizione che l'esistenza
dell'infrazione delittuale o criminale sia espressamente constatata; quindi
se per caso il delitto primario cade la ricettazione di conseguenza non
sussiste : ma la condanna si! quanto la condizione deve essere basate su
prove e non su supposizioni o intimi convincimenti, nemmeno su false
deposizioni o falsi.
- Alla pagina 21 cita la Rogatoria effettuata,
omettendo e sorvolando il fatto che la stessa si componeva di 1.400 pagine e
non le 24 depositate in atti, sintetizzando i fatti in particolare che dalla
disamina della documentazione l'infrazione commessa a Roma in data 4
Dicembre 1998 veniva commessa a Monaco il 10 Dicembre 1998 al momento
dell'accredito delle somme sul conto della DAISY Ltd ; ovviamente nessun
accenno che il Credit Foncier de Monaco era stato preavvisato
telefonicamente e per iscritto dalla Banca di Roma della truffa subita dal
18 Gennaio1999 ! elementi tanto nella Rogatoria che nei Processi Verbali
dell'Ispettore Van de Corput A.
- A pagina 22 la disquisizione sulla
riqualificazione del capo d'accusa che da ricettazione di truffa in effetti
corrisponde per il Codice Monegasco all'art. 357 a ricettazione di
appropriazione indebita, sorvolando il fatto che in procedura penale tale
riqualificazione deve avere l'accordo espresso della controparte e non si
può applicare motu proprio.
- A pagina 23, benché in possesso della
documentazione bancaria, ripeteva l'errore della data di apertura del conto
corrente della DAISY Ltd al Credit Foncier che dal 30 Novembre 1998 data
effettiva, in base ad un errore della banca diventava il 2 Dicembre 1998.
- A pagina 24, finalmente viene indicato che
le somme del Mangione R. provenivano dal Credit Foncier de Monaco e dalla
Compagnie Monégasque de Banque ! allora come ha versato sul conto cifrato "ITACA"
della Compagnie Monégasque de Banque in contanti per bonifico o altro
? dagli atti nessuna investigazione ha fatto emergere tale passaggio, quindi
ancora una voluta omissione per evitare un "complice" eccellente. Un ulteriore elemento di discordanza che il
deposito di 1.600.000 $ USA, diventa in base a presunte dichiarazioni degli
impiegati 15 a 20 milioni di franchi per poi divenire un totale di 2.700.000
$ USD, senza mai citare documentazione probatoria in possesso
dell'inchiesta, una vera manipolazione della verità documentale.
- Alle pagine 25 e 26, dedica altri sofismi
sulla redazione della fattura delle commissioni emessa nei confronti del
W.M.O. (questa volta ne conferma l'esistenza) relativamente alla data e
all'apertura del conto corrente senza tener conto della documentazione in
atti classico fumus giuridico.
- A pagina 2,7 riprende ancora una volta le
asserzioni della presunta conoscenza del Testa sulla base della Curti N.,
famosa testimone che non ha mai reso dichiarazioni nel corso dei due
giudizi, opportunamente celata, al fine di non assumere precise
responsabilità alle dichiarazioni fatte e smentite dalla Iotta J.; ma non
sufficiente ciò il relatore della sentenza ometteva ogni elemento
documentale a prova, ma con un volo pindarico d'immaginifico senza aver mai
letto tali dichiarazioni adduceva una mia presunta conoscenza degli affari
del Mobutu.
- Concludeva a pagina 28,
avallando
spudoratamente il falso in atto pubblico del Tiberti, sulla personalità
del Mangione R. e disattendendo la documentazione prodotta.
- Su questi elementi la Corte d'Appello aveva
acquisito la convinzione ed in base alla riqualificazione colpevole del
delitto di ricettazione d'appropriazione indebita ! confermando la condanna
in I° grado, inutile porsi la domanda quali ?, ormai
la pantomima della
giustizia dei falsi aveva recitato la sua parte. Difatti ai coimputati,
visto che non erano stati mai condannati ed essendo la prima volta a Monaco
(elemento di cui non beneficiai.... forse perché non ero un bancario?), la pena di sei mesi con la
condizionale quali complici. La requisitoria del S.P. Auter D. fu ritenuta in parte ma
non nella verità che espose, forse si era reso conto di quanto era stato
orchestrato.