Il 26 Settembre 2002 venne redatta la sentenza dell'Appello di 34 pagine, nelle prime 13 pagine riprende pedissequamente gli errori, le omissioni e le manipolazioni della sentenza di I° grado, a metà della tredicesima riprende le conclusioni presentate a difesa sintetizzandole in tre pagine ! poi alla fine della pagina 20 sino a metà della pagina 28, cambiando lo stile ma rimanendo la stessa forma, le stesse affermazioni e motivazioni della sentenza di I° grado. Quanto mai aderente la battuta che l'udienza fu un dialogo tra sordi. Senza alcuna remora seguendo uno spartito preordinato e preorganizzato ripeteva pari pari gli stessi errori, le stesse omissioni e manipolazioni e non per ultimo avallava "consapevole" i falsi in atto pubblico ed ideologici del G.I. Hullin JC. e dell'Ispettore di Polizia  Tiberti G. A questo punto i dubbi divenivano certezze si era ad una manifesta "denegata justitia". E' illuminante leggere dei passi di questa sentenza per renderci conto della discrasia tra verità e falso.
Istruttivo leggere la premessa sul diritto monegasco, che la ricettazione anche se commessa all'estero, è punibile a Monaco, anche se l'autore del delitto primario quale furto, truffa ect non è stato ancora condannato, comunque a condizione che l'esistenza dell'infrazione delittuale o criminale sia espressamente constatata; quindi se per caso il delitto primario cade la ricettazione di conseguenza non sussiste : ma la condanna si! quanto la condizione deve essere basate su prove e non su supposizioni o intimi convincimenti, nemmeno su false deposizioni o falsi.
Alla pagina 21 cita la Rogatoria effettuata, omettendo e sorvolando il fatto che la stessa si componeva di 1.400 pagine e non le 24 depositate in atti, sintetizzando i fatti in particolare che dalla disamina della documentazione l'infrazione commessa a Roma in data  4 Dicembre 1998 veniva commessa a Monaco il 10 Dicembre 1998 al momento dell'accredito delle somme sul conto della DAISY Ltd ; ovviamente nessun accenno che il Credit Foncier de Monaco era stato preavvisato telefonicamente e per iscritto dalla Banca di Roma della truffa subita dal 18 Gennaio1999 ! elementi tanto nella Rogatoria che nei Processi Verbali dell'Ispettore Van de Corput A.
A pagina 22 la disquisizione sulla riqualificazione del capo d'accusa che da ricettazione di truffa in effetti corrisponde per il Codice Monegasco all'art. 357 a ricettazione di appropriazione indebita, sorvolando il fatto che in procedura penale tale riqualificazione deve avere l'accordo espresso della controparte e non si può applicare motu proprio.
A pagina 23, benché in possesso della documentazione bancaria, ripeteva l'errore della data di apertura del conto corrente della DAISY Ltd al Credit Foncier che dal 30 Novembre 1998 data effettiva, in base ad un errore della banca diventava il 2 Dicembre 1998.
A pagina 24, finalmente viene indicato che le somme del Mangione R. provenivano dal Credit Foncier de Monaco e dalla Compagnie Monégasque de Banque ! allora come ha versato sul conto cifrato "ITACA" della Compagnie Monégasque de Banque in contanti per bonifico o altro ? dagli atti nessuna investigazione ha fatto emergere tale passaggio, quindi ancora una voluta omissione per evitare un "complice" eccellente. Un ulteriore elemento di discordanza che il deposito di 1.600.000 $ USA, diventa in base a presunte dichiarazioni degli impiegati 15 a 20 milioni di franchi per poi divenire un totale di 2.700.000 $ USD, senza mai citare documentazione probatoria in possesso dell'inchiesta, una vera manipolazione della verità documentale.
Alle pagine 25 e 26, dedica altri sofismi sulla redazione della fattura delle commissioni emessa nei confronti del W.M.O. (questa volta ne conferma l'esistenza) relativamente alla data e all'apertura del conto corrente senza tener conto della documentazione in atti classico fumus giuridico.
A pagina 2,7 riprende ancora una volta le asserzioni della presunta conoscenza del Testa sulla base della Curti N., famosa testimone che non ha mai reso dichiarazioni nel corso dei due giudizi, opportunamente celata, al fine di non assumere precise responsabilità alle dichiarazioni fatte e smentite dalla Iotta J.; ma non sufficiente ciò il relatore della sentenza ometteva ogni elemento documentale a prova, ma con un volo pindarico d'immaginifico senza aver mai letto tali dichiarazioni adduceva una mia presunta conoscenza degli affari del Mobutu.
Concludeva a pagina 28, avallando spudoratamente il falso in atto pubblico del Tiberti, sulla personalità del Mangione R. e disattendendo la documentazione prodotta.
Su questi elementi la Corte d'Appello aveva acquisito la convinzione ed in base alla riqualificazione colpevole del delitto di ricettazione d'appropriazione indebita ! confermando la condanna in I° grado, inutile porsi la domanda quali ?, ormai la pantomima della giustizia dei falsi aveva recitato la sua parte. Difatti ai coimputati, visto che non erano stati mai condannati ed essendo la prima volta a Monaco (elemento di cui non beneficiai.... forse perché non ero un bancario?), la pena di sei mesi con la condizionale quali complici. La requisitoria del S.P. Auter D. fu ritenuta in parte ma non nella verità che espose, forse si era reso conto di quanto era stato orchestrato.